Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 471 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME FORTUNATA nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
c)/QQLifiRi .sez. b31.7 Si9di2ì
avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO FZ.DIST. di SASSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH
2r
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’estinzione dei reati alla stessa ascritti pe intervenuta prescrizione (capi B, C, D della rubrica); ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione, commesso il 7 gennaio 2013.
L’esponente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; invoca la declaratoria di estinzione del residuo reato sub capo A della rubrica per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva: come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso in esame la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici dell’affermazione di responsabilità dell’imputata richiamando in modo puntuale le risultanze in atti ed esprimendo un ragionamento logico e coerente, fondato su condivisibili massime di esperienza.
Le doglianze difensive, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, risultano meramente reiterative di analoghi motivi di appello e si sostanziano nell’enunciazione di principi di carattere generale, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta ed alla motivazione prodotta in sentenza.
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effett anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Preside e