Inammissibilità del ricorso e prescrizione: quando l’appello tardivo non salva
L’ordinanza in commento affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato secondo cui un ricorso inammissibile non consente di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, cristallizzando di fatto la situazione giuridica definita nel secondo grado di giudizio. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I fatti alla base del ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello che li riteneva responsabili di un reato. I ricorrenti basavano le loro difese su due argomenti principali: in primo luogo, contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una versione alternativa a quella della persona offesa, versione che la Corte d’Appello aveva già ritenuto infondata e confutata dalle testimonianze. In secondo luogo, sollevavano una questione relativa all’intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse scaduto pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza d’appello.
L’inammissibilità del ricorso e il blocco della prescrizione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità, i giudici hanno osservato che le censure erano meramente fattuali e riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e motivate dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è un’attività preclusa in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire la vicenda.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il rapporto tra inammissibilità del ricorso e prescrizione. La Corte ha sottolineato che l’inammissibilità dell’impugnazione preclude ogni possibilità di far valere o rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla sentenza di appello. Questo principio, già sancito dalle Sezioni Unite, impedisce di fatto che un ricorso palesemente infondato o pretestuoso possa essere utilizzato come strumento meramente dilatorio per raggiungere la prescrizione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un solido orientamento giurisprudenziale. L’inammissibilità del ricorso crea una barriera processuale che impedisce al giudice di legittimità di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, non è possibile applicare l’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, tra cui la prescrizione. La declaratoria di inammissibilità ha un effetto “paralizzante”: il rapporto processuale si considera esaurito con la decisione di secondo grado, e il ricorso inammissibile non è idoneo a riaprirlo per far valere cause estintive sopravvenute. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso per Cassazione deve essere fondata su vizi di legittimità concreti e non su mere contestazioni di fatto. L’abuso dello strumento processuale, finalizzato magari a guadagnare tempo per far maturare la prescrizione, viene sanzionato severamente con l’inammissibilità. Tale declaratoria non solo comporta costi economici per i ricorrenti, ma impedisce anche di beneficiare di eventuali cause estintive del reato maturate dopo la sentenza di appello. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi e giuridicamente fondati, evitando impugnazioni dilatorie e destinate a un sicuro rigetto.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse censure già respinte in appello?
Sì, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili proprio perché riproponevano in fatto le medesime censure già adeguatamente confutate e motivate dalla Corte di Appello, senza individuare vizi di legittimità.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso per Cassazione è inammissibile?
Secondo l’ordinanza, l’inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine è maturato dopo la data della sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46272 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che:
entrambi i ricorsi, quanto al corrispondente motivo afferente la responsabilità, risul declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Cort appello che ha rilevato come la versione resa dalla parte offesa, oltre a rivelarsi plausibile, ed in linea con l’attività professionale svolta, era stata confermata dai testi sentiti in mer ragioni del litigio avvenuto tra il COGNOME ed il COGNOME; che, invero, i ricorrenti tentano di av una differente ed alternativa ricostruzione che non prende in considerazione la corretta puntuale motivazione della sentenza;
che COGNOME manifestamente COGNOME infondata COGNOME risulta COGNOME la COGNOME dedotta COGNOME prescrizione COGNOME intervenuta successivamente (29 aprile 2021) alla decisione impugnata, resa il 24 aprile 2021, il cui termi risulta egualmente non perento anche qualora si sottraessero i tre giorni che il ricorrente affe essere stati erroneamente computati;
rilevato che l’inammissibilità dell’impugnazione preclude ogni possibilità sia di far valere di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per pre maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 de 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023.