Inammissibilità Ricorso e Prescrizione: Cosa Succede Quando l’Appello è Viziato?
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul rapporto tra inammissibilità ricorso prescrizione, dimostrando come un vizio formale nell’impugnazione possa bloccare il decorso del tempo e rendere definitiva una condanna. La vicenda riguarda un liquidatore di società condannato per reati fiscali.
I Fatti del Caso: Occultamento di Scritture Contabili
Il caso ha origine dalla condanna di un liquidatore di una società cooperativa. In sede di appello, l’imputato era stato condannato a sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili (previsto dall’art. 10 del d.lgs. 74/2000). Questa condotta aveva lo scopo di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari della società.
Nello stesso giudizio, la Corte d’Appello aveva invece dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione di un’altra accusa, relativa alla dichiarazione fraudolenta (art. 4 d.lgs. 74/2000).
Il Ricorso in Cassazione sulla Prescrizione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione anche per il reato di occultamento delle scritture contabili. Secondo la difesa, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato.
La Decisione della Cassazione: Il legame tra Inammissibilità Ricorso e Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, alla data della sentenza d’appello, il reato di occultamento delle scritture contabili non era ancora prescritto. Al termine decennale di prescrizione massima, infatti, andavano aggiunti 294 giorni di sospensione verificatisi durante il processo, spostando in avanti la data di estinzione del reato.
Le Motivazioni della Corte
Il punto centrale della decisione risiede in un principio fondamentale del diritto processuale penale. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di calcolare, ai fini della prescrizione, il periodo di tempo successivo all’emissione della sentenza di secondo grado. In altre parole, un ricorso presentato senza i requisiti di legge ‘congela’ la situazione giuridica al momento della decisione impugnata.
La Corte, citando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha stabilito che, data l’inammissibilità del ricorso e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarla (come chiarito anche dalla Corte Costituzionale), la condanna diventa definitiva. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto vitale: la validità formale e sostanziale di un’impugnazione è un presupposto indispensabile per poterne discutere il merito. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato, ma produce effetti negativi per il ricorrente, come l’immediata definitività della condanna e l’imposizione di sanzioni economiche. Il legame tra inammissibilità ricorso prescrizione è indissolubile: un errore procedurale può vanificare la possibilità che il tempo estingua il reato, con conseguenze irreversibili per l’imputato.
Cosa succede al calcolo della prescrizione se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è inammissibile, il calcolo della prescrizione si ferma alla data della sentenza di secondo grado. Il tempo trascorso dopo tale sentenza non può essere computato per dichiarare l’estinzione del reato.
Per quale reato è stato condannato l’imputato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, ovvero per aver occultato le scritture contabili e altri documenti obbligatori al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinarla, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TOANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato a pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. per aver l’imputato, nella sua qualità di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, occ le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari (capo A), ed ha dichiarato non do procedere per il reato in quanto estinto per intervenuta prescrizione per il reato di cui al d.lgs.74/2000 (capo B). Il giudice a quo ha affermato, quanto al reato di cui al capo B) commesso il 28/03/2013, che, considerati 294 giorni di sospensione, che il termine d prescrizione decennale, cui vanno aggiunte le sospensioni, fosse ormai maturato.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione al 129 cod. proc. pen., per mancata pronuncia in ordine all’estinzione del reato per intervenu prescrizione anche per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso il 30/06/2014.
Il reato, commesso il 30/06/2014, non si è prescritto alla data della sentenza d’appel emessa il 06/02/2025. Al termine decennale di prescrizione massima vanno aggiunti 294 giorni di sospensione.
L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel termine prescrizio del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente