Inammissibilità Ricorso: Quando Blocca la Prescrizione del Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso per manifesta infondatezza impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata prima del giudizio di legittimità. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per la difesa e sottolinea la necessità di formulare motivi di impugnazione solidi e pertinenti.
I Fatti del Processo
Il caso origina da una condanna per guida in stato di ebbrezza, un reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali argomenti difensivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su due doglianze:
1. Intervenuta Prescrizione: Si sosteneva che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata (cinque anni) fosse ormai decorso.
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Si lamentava la violazione dell’articolo 133 del Codice Penale e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel negare le circostanze attenuanti generiche.
La questione della prescrizione
Il reato era stato commesso il 21 febbraio 2019. La difesa ha calcolato che la prescrizione sarebbe maturata il 21 febbraio 2024, data anteriore al giudizio in Cassazione. Tuttavia, la sentenza di appello era stata emessa il 12 dicembre 2023, quindi prima del decorso del termine.
L’inammissibilità ricorso e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto un effetto a cascata, determinando anche l’impossibilità di rilevare la prescrizione.
Analisi dei motivi di ricorso
Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata, avendo questi evidenziato la personalità negativa dell’imputato sulla base dei suoi numerosi precedenti penali, anche specifici. Viene richiamato un principio consolidato secondo cui i precedenti penali sono sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, in quanto esprimono un giudizio di disvalore sulla personalità del reo.
le motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato il principio giuridico fondamentale che governa il caso. L’inammissibilità ricorso, quando deriva dalla manifesta infondatezza dei motivi proposti, non consente l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
In altre parole, poiché i motivi erano palesemente privi di fondamento, il ricorso è stato considerato come se non fosse mai stato validamente proposto. Questo ‘blocco’ processuale impedisce alla Corte di esaminare questioni, come la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, che altrimenti avrebbero portato all’estinzione del reato. La Corte ha fondato questa conclusione su un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000), che ha stabilito questo importante principio procedurale.
le conclusioni
La decisione riafferma un principio rigoroso: la qualità dei motivi di ricorso è essenziale. Un’impugnazione basata su argomenti deboli o palesemente infondati non solo è destinata al fallimento, ma può avere l’effetto deleterio di impedire l’applicazione di cause di estinzione del reato come la prescrizione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso per cassazione richiede la massima diligenza, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità reali e ben argomentati. Per l’imputato, la conseguenza è la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza poter beneficiare dell’estinzione del reato.
Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza d’appello, può essere sempre dichiarata in Cassazione?
No. Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine è maturato prima del suo giudizio.
Perché un ricorso manifestamente infondato impedisce di dichiarare la prescrizione?
Perché, secondo la giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Ciò preclude alla Corte la possibilità di esaminare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato, poiché questi elementi sono sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, fatto commesso il 21/2/2019.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Dichiarazione d’intervenuta prescrizione del reato contestato; 2. Violazione dell’art. 133 cod. pen., vizio di motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima ragione di doglianza è destituita di fondamento: la contravvenzione per cui è intervenuta condanna si estingue nel termine massimo di cinque anni dalla data della consumazione del reato. Poiché il fatto è stato commesso nella data sopra riportata, la prescrizione è maturata il 21/2/2024, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 12/12/2023.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore