Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Inammissibili
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità richiesti per un ricorso in Cassazione, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare le valutazioni di merito compiute nei gradi precedenti se non in presenza di vizi logici evidenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, e la mancata applicazione di pene sostitutive, come previsto dall’art. 20-bis c.p. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nelle sue valutazioni, chiedendo alla Corte di Cassazione di riformare la decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’analisi critica dei motivi di ricorso, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando per entrambi vizi che ne hanno precluso l’esame nel merito. Questa sezione approfondisce le ragioni giuridiche alla base della decisione, cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Motivo sulla Tenuità del Fatto: Censure Generiche e Reiterative
Il primo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile perché le censure sollevate erano aspecifiche e si limitavano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente basato il loro diniego non tanto sulla gravità del singolo episodio, quanto sulla reiterazione delle condotte di spaccio, un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità. Il ricorso, invece di contestare la logicità di tale ragionamento, si è limitato a riproporre una diversa valutazione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.
L’Inammissibilità del Ricorso per le Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle pene sostitutive, è stato ritenuto affetto da genericità. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base di un giudizio negativo circa le prospettive di ‘emendabilità’ del condannato. Tale giudizio era fondato sul ravvisato pericolo di recidiva, desunto sia da precedenti specifici sia dalle concrete modalità dei fatti contestati. La Suprema Corte ha chiarito che queste sono valutazioni di merito, che rientrano nella discrezionalità del giudice e non possono essere rimesse in discussione in Cassazione, a meno che non siano affette da vizi logici manifesti, qui non riscontrati.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito dei fatti. Per ottenere un esame dalla Suprema Corte, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono evidenziare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere economico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà del filtro di accesso al giudizio di ultima istanza.
Perché il motivo di ricorso sulla ‘tenuità del fatto’ è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché le censure erano aspecifiche, ripetitive di quelle già respinte in appello e incentrate erroneamente sulla gravità del fatto anziché sulla reiterazione delle condotte, elemento su cui si fondava la decisione impugnata.
Qual è stata la ragione del rigetto della richiesta di pene sostitutive?
La richiesta è stata rigettata perché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego basandosi su un giudizio negativo circa le prospettive di ravvedimento del condannato. Tale valutazione, fondata sul pericolo di recidiva desunto da precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, costituisce un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici evidenti, che in questo caso non sono stati riscontrati.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36235 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17204/25
ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla valutazione della gravità del fatto e non sulla reiterazione delle condotte di spaccio;
ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 6 ottobre 2025