Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6581 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6581 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (irreperibile) S.f.d., nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14 gennaio 2025, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera del 7 marzo 2024, il quale aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena di euro 3500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Perveniva a detta pronuncia, sulla base dei seguenti motivi:
A)Quanto al primo motivo di doglianza, costituito dall’omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua albanese o in altre lingue conosciute dall’imputato, osservava che, in base alla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, l’omessa traduzione non costituiva causa di nullità, determinando solo la necessità di provvedere alla traduzione e di rimettere in termini l’interessato per poter proporre appello. In questo senso, egli, pertanto, provvedeva.
B)Quanto al secondo motivo, costituito dalla richiesta di pronunciare sentenza ex art. 420-ter cod. proc. pen. sul presupposto dell’irreperibilità dell’imputato, il giudice di appello osservava che, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato era stato rintracciato e gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, sicché non sussistevano i presupposti per l’invocata pronuncia, essendo stato correttamente giudicato in assenza.
C)Quanto alle censure della decisione nel merito, osservava che l’appello era inammissibile ex art. 37 comma 1 d.lgs n. 274 del 28 agosto 2000, in quanto in primo grado l’imputato era stato condannato alla sola pena pecuniaria.
Concludeva, quindi, rigettando l’appello.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente tramite il proprio
difensore, articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
1)Censura la decisione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 175 e 178 cod. proc. pen. con riferimento al punto della decisione nel quale il giudice, anziché pronunciare la nullità della sentenza per l’omessa traduzione, ne ha disposto la traduzione, rimettendo l’imputato in termini per l’impugnazione.
1.1.Lamenta che il giudicante non abbia aderito all’orientamento espresso dalla Sentenza a SU n. 15069 del 26.10.2023, il quale ravvisa una nullità a regime intermedio nell’omessa traduzione della sentenza, questione rimessa alle SU ex art. 618 cod. proc. pen. con ordinanza n. 9900 del 14.2.2025;
1.2.0ve si ritenga di aderire al primo orientamento, eccepisce violazione di legge per non aver convertito l’appello, ammissibile, in una richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.;
1.3.Rileva che, in ogni caso, essendo l’imputato senza fissa dimora ed essendo state effettuate al difensore le notifiche del verbale con il quale si disponeva la traduzione e disponeva il rinvio per remissione in termini, si sarebbero rese necessarie nuove ricerche per consentire all’imputato di avvalersi dell’effettiva difesa, pronunciando, in caso di irreperibilità, sentenza ex art. 420-ter cod. proc. pen.
2)Violazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. in relazione all’art. 159 cod. proc. pen. Lamenta che l’istanza con la quale la difesa aveva richiesto la pronuncia di sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen., sia stata respinta in quanto l’imputato, a seguito della notifica a mani del decreto di citazione a giudizio tradotto in lingua albanese, sarebbe a conoscenza dell’esistenza del processo. Su tale punto della decisione, eccepisce una erronea interpretazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto di citazione assicura la conoscenza della pendenza del procedimento, ma non anche del fatto che il processo si è svolto, che egli è stato condannato e che è stato presentato ricorso in appello avanti il Tribunale di Pavia. Sarebbe stato necessario, quindi, non limitarsi a notificare al difensore il decreto di citazione avanti il Tribunale e il rinvio conseguente alla remissione in termini, ma disporre nuove ricerche con sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen., in caso di esito negativo delle stesse. Rilevava che, in base alla stessa ratio, il decreto di irreperibilità deve essere rinnovato ad ogni cambio di grado.
3)Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 in relazione all’art. 37 d.lgs. citato e 568 cod. proc. pen. per avere il giudice di Pavia ritenuto inammissibile l’appello. Lamenta:
3.1 che, nonostante nella parte motiva, abbia ritenuto inammissibile il ricorso, abbia pronunciato un dispositivo di rigetto, così incorrendo in motivazione contraddittoria, sottolineata dal fatto che, prima di addivenire a questa pronuncia, il giudice aveva trattato i temi della eccepita nullità e dell’assenza dell’imputato;
3.2 che, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, il giudice avrebbe dovuto riqualificarlo come ricorso in cassazione e trasmettere gli atti.
Violazione o erronea interpretazione di legge con riferimento all’art. 546 cod. proc. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000 per aver dichiarato inammissibili i motivi di appello nel merito. Evidenzia che:
4.1. la pronuncia appare inesistente o, quantomeno, contraddittoria in quanto, nel dispositivo, si pronuncia il rigetto del ricorso, nonostante l’appello sia stato dichiarato inammissibile in parte motiva;
4.2 la pronuncia appare fondata su motivazione apodittica in quanto sancisce una “inammissibilità” sulla base della locuzione “ciò posto”, che non è dato comprendere a cosa si riferisca, tenuto anche conto del fatto che gli argomenti in precedenza trattati sono da ritenere inconferenti rispetto al merito del giudizio.
Alla luce di tali motivi, ha chiesto che la sentenza venga cassata, aggiungendo che, essendo l’imputato irreperibile, non è stato possibile farsi conferire procura speciale per il presente gravame.
Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, essendo stato giudicato l’imputato in assenza ed essendo il difensore privo di procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, la sentenza del giudice di pace che condanna l’imputato alla sola pena pecuniaria è inappellabile. Avverso le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria, l’imputato può proporre ricorso per cassazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza dell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 3, sentenza n. 50305 del 2023; Sez. 5, sentenza n. 35796 del 13/7/2023, Rv. 285134).
Ove, invece, il giudice decida e, avverso detta decisione, venga proposto ricorso per cassazione, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l’originario gravame come ricorso per cassazione (Sez. 5, sentenza n. 4016 del 19/09/2000, Rv 217738).
Nel caso in esame, il Tribunale di Pavia, in violazione del disposto dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 e dell’art. 568 cod. proc. pen., pur avendo rilevato l’inammissibilità dell’appello, ha deciso, rigettando l’impugnazione. Ne consegue che la sentenza del Tribunale di Pavia del 14.1.2025 deve annullarsi senza rinvio.
2.Una volta annullata la sentenza impugnata, deve procedersi alla verifica del gravame proposto avverso la sentenza del giudice di pace, onde verificare, in primo luogo, l’ammissibilità dello stesso sotto il profilo dei requisiti di forma.
In proposito, si rileva che l’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. dispone che, nel caso di celebrazione del processo in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore di ufficio, è depositato, a pena di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen., specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio intende dare continuità, ritiene che tale disposizione si applichi anche nel caso in cui sia controversa la dichiarazione di assenza (Sez. 1, sentenza n. 7169 del 12/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, sentenza n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Rv 287389-01)
La norma, rientrando tra le disposizioni generali delle impugnazioni, è valevole, in mancanza di disposizioni contrarie, anche per il giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444 -01; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, COGNOME, Rv. 285305) e persegue la finalità di garantire all’imputato la conoscenza consapevole della
progressione del processo nonché di accertare che l’imputato non solo conosce l’esistenza del processo, ma vuole anche che progredisca nei gradi successivi. (Sez. 1, sentenza n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Rv 287389-01).
Nel caso in esame, l’imputato è stato giudicato in assenza ed è pacifico, in quanto espressamente affermato nell’atto di appello avverso la sentenza del giudice di pace, che il difensore è privo di procura speciale.
Ne consegue che il ricorso proposto dal difensore di ufficio di RAGIONE_SOCIALE è in violazione del disposto dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. ed è, pertanto, inammissibile.
3.La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della casa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 14 gennaio 2025. Qualificato l’appello come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025