Inammissibilità ricorso: i limiti dell’articolo 129 c.p.p.
L’inammissibilità ricorso rappresenta un filtro fondamentale per la Suprema Corte, volto a escludere impugnazioni prive di fondamento giuridico o basate su presupposti errati. Nel caso analizzato, i giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile invocare istituti di proscioglimento immediato quando il giudizio di merito sulla colpevolezza è già divenuto definitivo.
Analisi del caso e inammissibilità ricorso
Il giudizio di merito precedente
Il procedimento nasce da una condanna in primo grado. L’imputato aveva scelto di proporre appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, accettando implicitamente l’accertamento della propria responsabilità penale. Tuttavia, nel successivo ricorso per Cassazione, la difesa ha tentato di sollevare un vizio di motivazione riguardante proprio la responsabilità, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.
L’applicazione dell’articolo 129 c.p.p.
I limiti della declaratoria immediata
L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato o l’insussistenza del fatto in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, tale norma non può essere utilizzata per scavalcare le preclusioni processuali. Se l’appello è stato circoscritto alla sola entità della pena, la questione della colpevolezza non può essere riaperta in sede di legittimità.
Conseguenze dell’inammissibilità ricorso
Sanzioni pecuniarie e Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta effetti severi per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, qualora l’inammissibilità sia dovuta a colpa o manifesta infondatezza, il giudice applica una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione sottolineando come l’invocazione dell’articolo 129 c.p.p. fosse del tutto impropria. Poiché il ricorrente aveva limitato i motivi di appello al solo trattamento sanzionatorio, l’accertamento della responsabilità penale era ormai sottratto alla cognizione del giudice. Di conseguenza, le censure mosse in Cassazione sono state ritenute manifestamente infondate, poiché miravano a contestare un punto della sentenza non più impugnabile. La motivazione del provvedimento impugnato è stata dunque considerata immune da vizi logici, confermando la correttezza dell’iter seguito dai giudici di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la strategia difensiva deve essere coerente lungo tutti i gradi di giudizio. L’inammissibilità ricorso funge da sanzione per chi tenta di eludere i limiti devolutivi dell’appello. Per i cittadini, questo provvedimento evidenzia l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa prima di adire la Corte di Cassazione, poiché un ricorso mal formulato non solo non produce benefici, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso sanzioni pecuniarie significative.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o non rispettano i limiti di legge, come nel caso di contestazioni improprie su norme procedurali già superate dai gradi precedenti.
Si può invocare l’articolo 129 c.p.p. se l’appello riguarda solo la pena?
No, invocare la declaratoria immediata di non punibilità è considerato improprio se il giudizio di appello si è limitato esclusivamente alla rideterminazione della sanzione e non alla responsabilità penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, solitamente quantificata tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50984 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50984 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all’esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. – in quanto manifestamente infondate. Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado e di un appello solo sul trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.