Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi che non rispettano i requisiti di specificità e fondatezza, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda un imputato che ha contestato una sentenza della Corte d’Appello, sollevando questioni sia sulla genericità dei vizi contestati sia sul calcolo della prescrizione per il reato di resistenza. Analizziamo come i giudici di legittimità hanno risolto il caso.
I Fatti del Processo
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 27 novembre 2023 ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso era basato su due motivi principali. Il primo motivo lamentava vizi della sentenza impugnata in termini generici, senza però articolarli in profili specifici e concreti. Il secondo motivo, invece, si concentrava sulla presunta intervenuta prescrizione di alcuni reati, in particolare quello di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo un errore di calcolo da parte della Corte territoriale.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due valutazioni distinte ma convergenti:
1. Genericità del primo motivo: Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché formulato in modo eccessivamente generico. In pratica, il ricorrente si è limitato ad affermare la presenza di vizi nella sentenza, senza però indicarli e analizzarli in modo specifico. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che indichino chiaramente le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un’assertiva deduzione di vizi, non correlata a profili specifici, non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Manifesta infondatezza del secondo motivo: Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente calcolato il termine di prescrizione per il reato di resistenza.
Prescrizione, Recidiva e Sospensione: Il Calcolo Corretto
La questione centrale della decisione riguarda il calcolo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito, i quali avevano tenuto conto di due elementi cruciali che estendono i termini di prescrizione:
* Recidiva reiterata e infraquinquennale: L’imputato era gravato da questa specifica forma di recidiva, che comporta un aumento dei termini di prescrizione.
* Lungo periodo di sospensione: Il processo aveva subito una sospensione significativa, un periodo durante il quale il decorso della prescrizione si interrompe.
La combinazione di questi due fattori ha spostato il termine finale per la prescrizione a una data successiva a quella della sentenza di appello. Di conseguenza, al momento della decisione di secondo grado, il reato non era ancora prescritto. La Corte ha inoltre precisato che, data l’inammissibilità del ricorso, ogni valutazione sul tempo trascorso successivamente alla sentenza d’appello diventava irrilevante.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lineare e rigorosa. La genericità del primo motivo viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, un requisito fondamentale per consentire alla Corte di esercitare la propria funzione di controllo di legittimità. Non basta denunciare un vizio, è necessario argomentarlo puntualmente. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha semplicemente verificato la correttezza del calcolo matematico e giuridico effettuato dal giudice di secondo grado. La valutazione della prescrizione non è un’opinione, ma l’applicazione di norme precise che tengono conto di aggravanti come la recidiva e di eventi processuali come la sospensione. L’inammissibilità del ricorso, quindi, non deriva da una valutazione sul merito della colpevolezza, ma da un difetto tecnico e sostanziale dell’impugnazione stessa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine del processo penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere redatto con la massima precisione e specificità, evitando contestazioni vaghe. In secondo luogo, il calcolo dei termini di prescrizione è un’operazione complessa che deve tenere conto di tutte le variabili normative, come la recidiva e i periodi di sospensione, che possono allungarne significativamente la durata. La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era formulato in termini troppo generici, senza specificare i vizi della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato.
Come hanno inciso la recidiva e la sospensione sul calcolo della prescrizione?
La recidiva reiterata e infraquinquennale e un lungo periodo di sospensione del processo hanno esteso il termine di prescrizione del reato, spostandolo a una data successiva a quella della sentenza di appello, rendendo così infondata la relativa eccezione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa sottesi alla presentazione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 05/01/1969
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è formulato in termini generici, in quanto limitato ad un’assertiva deduzione di vizi della sentenza impugnata, non correlata a specifici profili;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente valutato il profilo della prescrizione dei reati, in particolare di quello di resistenza, in ordine al quale ha operato un corretto calcolo, tenendo conto dell’applicata recidiva reiterata e infraquinquennale nonché di un lungo periodo di sospensione, tale da spostare il termine finale oltre la data della sentenza di appello, essendo inconferente, a fronte dell’inammissibilità del ricorso, il periodo successivo;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024