Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6962 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il ricorrente ( –NUMERO_DOCUMENTO –COGNOME denuncia la difforme quantificazione, rispettivamente nella parte motiva e nel dispositivo, della pena pecuniaria che gli è stata irrogata;
v
che, tuttavia, dall’esame del provvedimento e del verbale di udienza del 15 aprile 2024 risulta che, in realtà, la pena pecuniaria è stata correttamente determinata in euro 1066,66 (così ridotta, per la scelta del rito, quella di 1.600 euro, complessivamente stabilita per tutti i reati in contestazione) e che, nella motivazione, la Corte di appello ha operato un arrotondamento per difetto, nella trascurabile misura di euro 0,66, che non incide sulla legittimità della decisione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.