Inammissibilità Ricorso Droga: Quando la Quantità Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale degli stupefacenti: l’inammissibilità del ricorso droga quando i motivi sono basati su argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito, soprattutto in presenza di un ingente quantitativo di sostanza. Questa decisione ribadisce principi consolidati, offrendo al contempo chiarimenti importanti sulla valutazione del fatto di lieve entità e sulla concessione di benefici come la pena sospesa.
I Fatti di Causa
Il caso origina dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di marijuana, pari a 2,63 kg, da cui era possibile ricavare oltre 1.892 dosi medie. La difesa aveva impugnato la sentenza di secondo grado, chiedendo principalmente la riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità (comma 5 dello stesso articolo) e contestando la mancata applicazione della pena sostitutiva e della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice constatazione. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice d’appello, rendendoli non ammissibili in sede di legittimità. In secondo luogo, le questioni relative alla qualificazione del fatto e alla concessione dei benefici sono state considerate come rientranti nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione logica e coerente, non sindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni: l’Inammissibilità del Ricorso Droga e il Criterio Quantitativo
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il dato quantitativo è stato ritenuto l’elemento centrale e ostativo per accogliere le richieste del ricorrente. La detenzione di oltre 2,6 kg di marijuana è stata giudicata, in linea con la giurisprudenza costante, incompatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità. Questo criterio quantitativo, pur non essendo l’unico, assume un peso preponderante quando la quantità è così significativa.
Per quanto riguarda il diniego della pena sostitutiva e della sospensione condizionale, la Corte ha convalidato la valutazione del giudice di merito. Quest’ultimo aveva evidenziato elementi negativi sulla personalità dell’imputato, desunti dalle concrete modalità della condotta: l’imputato non solo deteneva, ma aveva anche autoprodotto lo stupefacente, coltivandolo e possedendo semi per future attività illecite. Inoltre, era emerso che in passato aveva già beneficiato di un istituto analogo senza che ciò avesse sortito un effetto deterrente, portandolo a commettere nuovi reati. Questa valutazione complessiva, esente da vizi logici, ha giustificato il rigetto dei benefici richiesti, poiché mancava una prognosi favorevole sulla sua futura astensione dal commettere reati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito. I ricorsi che si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza evidenziare reali vizi di legge, sono destinati all’inammissibilità. In materia di stupefacenti, il criterio quantitativo rimane un pilastro per distinguere tra reati di diversa gravità. Infine, la decisione riafferma l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione dei benefici di legge, purché tale valutazione sia supportata da una motivazione congrua e logica, basata su elementi concreti emersi durante il processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva motivi già esaminati e respinti con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello, e perché le questioni sollevate (come la valutazione della personalità dell’imputato) rientrano nell’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Qual è stato l’elemento decisivo per negare la qualificazione del reato come fatto di lieve entità?
L’elemento decisivo è stato il dato quantitativo: il possesso di 2,63 kg di marijuana, da cui erano ricavabili oltre 1.892 dosi medie, è stato considerato un quantitativo troppo elevato per poter qualificare il fatto come di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
Per quale motivo non sono state concesse la pena sostitutiva o la sospensione condizionale della pena?
Non sono state concesse perché i giudici di merito hanno formulato una valutazione negativa sulla personalità dell’imputato, basata su elementi concreti come l’autoproduzione dello stupefacente, il possesso di semi per future coltivazioni e il fatto che un precedente beneficio non lo avesse dissuaso dal commettere ulteriori reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti, e ribaditi con al memoria del 28 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (kg. 2,63 di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 1.892 dosi medie), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/1990.
Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del della pena sostitutiva e del beneficio della pena sospesa, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto – i giudici del merito hanno sottolineato come l’imputato avesse autoprodotto lo stupefacente, coltivandolo ed era in possesso di semi utilizzabili per future attività illecite -, circostanze rispetto alle quali non sono acquisit elementi per una positiva valutazione della personalità dell’imputato o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell’illecito e, quindi, positivamente apprezzabili per ritenere che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati. Quanto alla pena sostitutiva, con valutazione esente da censure, la Corte ha evidenziato che l’imputato, già in passato, aveva beneficiato dell’omologo istituto senza che ciò avesse costituito un deterrente alla perpetrazione di ulteriori condotte di reato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Pre ente