Inammissibilità Ricorso Droga: No a Sconti di Pena per l’Uso di Droni
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di grande attualità, confermando la linea dura contro l’uso della tecnologia per commettere reati. La decisione riguarda l’inammissibilità del ricorso droga presentato da un soggetto condannato per aver introdotto stupefacenti in un istituto penitenziario mediante un drone. Questa pronuncia ribadisce principi fondamentali sia in materia di stupefacenti sia in tema di limiti al ricorso per cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Napoli a un individuo per aver fatto entrare della sostanza stupefacente all’interno di un carcere. La particolarità della vicenda risiede nella modalità utilizzata: un drone, che ha permesso di superare le barriere fisiche dell’istituto di detenzione. L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questionobili legali.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Droga
La Suprema Corte ha esaminato i vari motivi di ricorso, ritenendoli tutti manifestamente infondati e, di conseguenza, dichiarando l’appello inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
Il Tentativo di Rivalutazione del Fatto
Il primo motivo di doglianza è stato liquidato come un tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già accertata nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di merito, ma di giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove.
La Distinzione tra Concorso e Favoreggiamento
Un altro punto sollevato dalla difesa riguardava la corretta qualificazione giuridica della condotta. Il ricorrente contestava la configurazione del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla differenza tra la connivenza non punibile e l’incompatibilità tra il concorso nella detenzione e il reato di favoreggiamento.
L’Esclusione del Fatto di Lieve Entità
La difesa aveva richiesto il riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Tale richiesta è stata respinta con una motivazione netta. Secondo la Corte, la gravità del fatto era palese e incompatibile con qualsiasi forma di attenuazione. L’introduzione di droga in carcere, aggravata dall’uso di un drone per eludere la sorveglianza, è stata considerata una condotta di particolare allarme sociale.
Il Diniego delle Attenuanti
Infine, anche i motivi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti sono stati giudicati infondati. La Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse immune da vizi di logica o contraddittorietà, confermando la decisione di non concedere alcuna riduzione di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del sistema processuale: il ricorso per legittimità non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. I giudici hanno ritenuto che tutti i motivi presentati mirassero, in sostanza, a questo, senza evidenziare reali profili di illogicità o violazione di legge nella sentenza impugnata. La manifesta infondatezza ha quindi portato a una declaratoria di inammissibilità. Cruciale, inoltre, è stata la valutazione della gravità della condotta: l’utilizzo di un drone non è stato visto come un mero dettaglio, ma come un elemento che qualifica la pericolosità dell’azione, rendendo impossibile l’applicazione di benefici come l’ipotesi di lieve entità.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione invia un messaggio chiaro: l’ordinamento giuridico risponde con fermezza all’evoluzione delle modalità criminali. L’uso di tecnologie avanzate per commettere reati, specialmente in contesti sensibili come gli istituti penitenziari, è considerato un fattore di particolare gravità che preclude l’accesso a trattamenti sanzionatori più miti. La pronuncia consolida inoltre il principio secondo cui la Cassazione non può essere adita per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, ma solo per verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata riconosciuta l’ipotesi del fatto di lieve entità?
L’ipotesi del fatto di lieve entità è stata esclusa a causa della notevole gravità della condotta, consistita nell’introdurre sostanze stupefacenti all’interno di un carcere utilizzando un drone, modalità che dimostra un’elevata capacità criminale e pericolosità sociale.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alle circostanze attenuanti?
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento delle attenuanti, confermando la valutazione del giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è stata giudicata logica e priva di contraddizioni, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46494 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 14/02/1997
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, consistendo in una rivalutazione in punto di fatto, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio giurisprudenza in tema di connivenza non punibile e di incompatibilità tra l’ipotesi del concorso nella detenzione e il reato di favoreggiamento;
rilevata la manifesta infondatezza del terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa con motivazione immune da censure (incompatibile con la gravità del fatto, consistita nell’introduzione in carcere di stupefacente mediante l’utilizzo di un drone);
ritenuta la manifesta infondatezza dei restanti motivi, concernenti il riconoscimento delle attenuanti, stante l’insussistenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
La Preideni’e