Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il 11/02/1997
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione
all’odierno ricorrente ai capi b)
e
c), sotto l’abito della violazione di legge e del vizio di
sollecita in realtà una totale rivalutazione del compendio istruttorio, improponib reiterando questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate
pp. 11-15, ove si chiarisce come l’odierno ricorrente abbia realizzato un unitario scomponibile in due segmenti, il primo dei quali integrante gli elementi costitutivi de
640, comma secondo, cod. pen., e il secondo dei quali esplicatosi nelle diverse condo intimidatorie tenute tramite telefono, configurante la diversa fattispecie es
prospettazione del male ingiusto minacciato alla persona offesa prodotto una irresis della volontà della vittima, effettivo elemento di
discrimen tra le due fattispecie criminose ivi ric
cfr. Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 24624 del 1
279492-01);
che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, n
giurisdizione di merito, ha fondato la ritenuta insussistenza della attenuante della dannq r sulla base della rilevante entità del danno patrimoniale e del consistente pregi arrecato alla persona offesa (cfr. pp. 15-16; cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, 02);
che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l pena, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’errato giudizi tra le circostanze di segno diverso, in quanto l’onere argomentativo in riferimento risulta compiutamente assolto dai giudici di appello con congrue e non illogiche argo pp. 16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo ed più grave, l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, include complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art. 660 cod. pen non ricompresa nel calcolo di primo grado, con un modestissimo aumento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.