Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2200 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il 19/07/1968 COGNOME NOME nato a TORINO il 01/11/1950
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiara non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B., G. (limitatamente alla violazione d all’art. 216, comma 3, legge fall.), H., M., O. (bis), P., Q. (limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013) e Q-quater., perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOMEprovvedendo ex art. 599-bis cod. proc. pen. e riconoscendo la continuazione con fatti già giudicati) e di NOME COGNOME (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza), confermando nel resto la sentenza di primo grado; condanna degli imputati;
considerato che l’unico motivo di ricorso di COGNOME con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione, nonché il travisamento delle prove sulla base delle quali la Corte ha fondato proprio convincimento, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, R 254584 – 01);
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME:
il primo motivo, con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizio è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall’immorare oltre;
il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 597, comma 4 cod proc. pen. e l’inosservanza della legge penale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è ritualmente deducibile in quanto, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 202 M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01);
il terzo motivo, che adduce l’illegalità delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 74/ a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondato in quanto, relazione all’imputazione di cui al capo Q. (elevata sub specie dell’art. 8 d. Igs. 74 cit.), è stata resa declaratoria di estinzione limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, mantenendo ferma la condanna per i fatti commessi dopo tale data;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.