Inammissibilità del Ricorso: Quando la Ripetizione dei Motivi non Paga in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non introducono nuovi e validi argomenti giuridici, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo caso, che ruota attorno alla rottura di un lucchetto apposto da un ufficiale giudiziario, ci permette di approfondire concetti chiave come l’elemento soggettivo del reato e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Rottura di un Lucchetto Giudiziario
Un individuo, a seguito di una lunga controversia giudiziaria, si trovava di fronte a un provvedimento esecutivo che aveva portato un ufficiale giudiziario ad apporre un lucchetto. L’individuo procedeva a rompere e sostituire tale lucchetto. Condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. L’assenza dell’elemento soggettivo (dolo), ovvero della piena consapevolezza e volontà di commettere il reato.
2. La richiesta di riqualificare il fatto in un reato meno grave, previsto dall’art. 392 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
3. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello procedurale: i motivi presentati erano una mera riproduzione di quelli già adeguatamente analizzati e respinti dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni della corte territoriale complete, logiche e prive di vizi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le difese del ricorrente.
In primo luogo, ha sottolineato come l’imputato fosse pienamente consapevole della situazione. Nonostante la sua assenza al processo (stato di contumacia), era parte della lunga controversia che aveva generato il provvedimento e aveva ricevuto personalmente la notifica dell’atto giudiziario. Pertanto, non poteva sostenere di non conoscere l’origine e il significato del lucchetto apposto dall’ufficiale giudiziario. Questo ha confermato la sussistenza del dolo, ovvero la piena volontà di commettere l’illecito.
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha avallato la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente escluso la scarsa offensività del comportamento basandosi su un elemento cruciale: l’immediatezza con cui il lucchetto era stato rotto e sostituito. Tale rapidità d’azione, secondo i giudici, non denotava un’offesa minima, ma al contrario una “spregiudicatezza” e una deliberata volontà di sfidare l’ordine giudiziario, incompatibili con il beneficio richiesto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo in Cassazione: il ricorso non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche argomentazioni già sconfessate. Per avere successo, è necessario individuare vizi di legittimità specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata. La semplice riproposizione di censure di merito è destinata all’inammissibilità.
Inoltre, il caso evidenzia come la valutazione della “particolare tenuità del fatto” non sia un automatismo, ma dipenda dalle concrete modalità della condotta. Un’azione compiuta con particolare sfrontatezza e rapidità può essere interpretata come un indicatore di maggiore gravità, precludendo l’applicazione della causa di non punibilità, anche se il danno materiale potrebbe apparire esiguo. Infine, la consapevolezza derivante dalla partecipazione a un contenzioso e dalla ricezione di notifiche ufficiali è sufficiente a fondare l’elemento psicologico del dolo, anche in caso di assenza al dibattimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
La sola assenza al processo (contumacia) può giustificare una mancanza di consapevolezza dell’illecito?
No. La Corte ha stabilito che il ricorrente era pienamente consapevole della situazione, essendo parte di una lunga controversia giudiziaria e avendo ricevuto personalmente la notifica del provvedimento. La contumacia non esclude quindi la conoscenza dei fatti e la volontarietà della condotta (dolo).
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che l’immediatezza con cui il lucchetto giudiziario è stato rotto e sostituito dimostrasse una particolare spregiudicatezza e un disprezzo per l’ordine dell’autorità, elementi che sono incompatibili con il requisito della scarsa offensività richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAITI NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura complessivamente la integrazione del reato con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo e mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 392 cod. peri. (per la sussis quale sarebbe comunque assente il relativo dolo) sono riproduttivi di identiche censu adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come ìl ricorrente fosse parte d procedimento pur essendo rimasto contumace (avendone ricevuto copia degli esiti che si erano intesi eludere attraverso la condotta) e certamente a conoscenza dei fatti in ragione della or lunga controversa giudiziaria che lo contrapponeva alle persone offese; che, invero, complete logiche si palesano le argomentazioni della Corte di appello che ha rappresentato come i ricorrente fosse ben consapevole sia dell’esito del giudizio sia delle ragioni dell’apposizion lucchetto da parte dell’ufficiale giudiziario, avendo anche personalmente ricevuto regolare notifica del provvedimento (pagg. 5 e 6);
rilevato che analogo limite incontra la dedotta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. avendo la Corte di appello valorizzato, al fine di escludere la scarsa offensività, l’immediatezza con cui il lucchetto a dall’ufficiale giudiziario fu rotto e sostituito, a dimostrazione della spregiudicatezza adope rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024