Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21343 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale
in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specifici non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo determinato sulla
base di una sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giud
del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione dell pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per l
circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittim laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non si
stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 co pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “p
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferior alla media edittale; si rileva peraltro che l’aumento per la continuazione deci dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure (il richiamo effettuato dalla Corte di appello al limite dell 81,comma 4 cod. pen. risulta funzionale solo a confermare la pena decisa dal primo giudice sulla base della rilevazione di un contenuto aumento complessivo per la continuazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.