Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 13/03/1985
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale
in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specifici non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo determinato sulla
base di una sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giud
del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione dell pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per l
circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittim laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non si
stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 co pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “p
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferior alla media edittale; si rileva peraltro che l’aumento per la continuazione deci dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure (il richiamo effettuato dalla Corte di appello al limite dell 81,comma 4 cod. pen. risulta funzionale solo a confermare la pena decisa dal primo giudice sulla base della rilevazione di un contenuto aumento complessivo per la continuazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.