Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16603 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 28/07/1959
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui
agli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 2, R.D. 267/1942 e art. 99, comma 4
cod. pen.
Considerato che il primo e il secondo motivo – che possono essere unitamente trattati in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, con cui il
ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 R.D. 267/1942 nonché delle attenuanti generiche
– non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046
del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,
COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv.
243838); il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo
l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 1-3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere COGNOME> tensore