Inammissibilità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Destinata al Fallimento
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulla distinzione tra un’impugnazione ‘manifestamente infondata’ e la declaratoria di inammissibilità ricorso. Questa pronuncia chiarisce come l’uso di una terminologia impropria da parte di un giudice di merito non cambi la sostanza della decisione, portando alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo grado e successivamente in appello per i reati di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.). La difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la propria impugnazione su due motivi principali:
1.  Un presunto errore della Corte d’Appello, che avrebbe dichiarato inammissibile il gravame senza che ne sussistessero i presupposti. Secondo la difesa, sebbene il dispositivo della sentenza d’appello ‘confermasse’ la condanna, la motivazione parlava impropriamente di ‘inammissibilità’ di un motivo.
2.  La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni: La Differenza tra Inammissibilità e Infondatezza nell’Appello
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione fornita dalla Corte sul primo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte d’Appello non aveva affatto dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Il dispositivo della sentenza, che è l’atto che esprime la volontà del giudice, parlava chiaramente di ‘conferma’ della condanna precedente. 
L’uso del termine ‘inammissibilità’ all’interno della motivazione, riferito all’unico motivo d’appello, è stato qualificato come ‘improprio’. In realtà, la Corte d’Appello intendeva riferirsi alla ‘manifesta infondatezza’ del motivo. La Cassazione sottolinea una differenza fondamentale: mentre in sede di legittimità (davanti alla Cassazione stessa) la manifesta infondatezza è una causa di inammissibilità ricorso, nel giudizio di appello essa porta semplicemente al rigetto nel merito, e quindi alla conferma della sentenza.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo l’obiezione della difesa priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza evidenzia due aspetti pratici di grande rilevanza. In primo luogo, la precisione terminologica negli atti giudiziari è fondamentale, ma la sostanza della decisione prevale su un eventuale uso improprio di un termine nella motivazione. In secondo luogo, conferma che contestare il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione è un’impresa ardua se il giudice di merito ha fornito una motivazione, anche se sintetica, basata su elementi concreti. La conseguenza di un ricorso palesemente infondato non è solo il rigetto, ma anche una condanna economica che dovrebbe scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
 
Qual è la differenza tra ‘manifesta infondatezza’ e ‘inammissibilità’ in un appello?
Secondo la Corte, nel giudizio di appello la ‘manifesta infondatezza’ di un motivo porta a una decisione nel merito (solitamente la conferma della sentenza), mentre l’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce l’esame del merito stesso. L’uso improprio di un termine non cambia la sostanza della decisione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione. Sia la contestazione sulla presunta declaratoria di inammissibilità dell’appello sia quella sulla mancata concessione delle attenuanti generiche erano prive di fondamento giuridico.
È sufficiente una motivazione sintetica per negare le attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per negare le attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4713  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello perché effettuata in assenza dei relativi presupposti, è manifestamente infondato, dato che non si è in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, come si evince chiaramente dal dispositivo che “conferma” la sentenza impugnata; mentre l’accesso in motivazione alla inammissibilità dell’unico motivo di appello (pag. 8 sentenza impugnata) se letto nel tenore complessivo della motivazione, si riferisce chiaramente, a dispetto dell’utilizzo di un termine improprio, alla manifesta infondatezza del motivo proposto (che in appello, a differenza che in sede di legittimità, non è causa di inammissibilità);
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024