Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49405 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49405 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del GIUDICE DI PACE di EMPOLI
(d- ato avviso allé
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Empoli indicata in epigrafe, nell’interesse NOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza ex art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di con a pena pecuniaria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da no legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni su a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.