Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 10/10/1978
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato che la possibilit ammettere NOME COGNOME alla misura alternativa alla detenzione della detenzione
domiciliare è preclusa dalla considerazione dell’incombente rischio di recidiva, concreto dai trascorsi criminali del condannato, autore di numerosissimi rea
commessi sino quasi all’attualità e nonostante la reiterata ammissione ad a misura alternativa alla detenzione, e, precipuamente, dalla circostanza che
passato, egli ha detenuto illecitamente sostanza stupefacente all’interno d propria abitazione;
che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persist pericolosità sociale del condannato, la cui ammissione alla misura invocata,
giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pe
residua contenuta, la protrazione dell’esecuzione in forma intramuraria;
che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancora alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneut secondo cui l’ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che i corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiv questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglion 243745 – 01), il ricorrente oppone rilievi critici meramente confutativi, nell’evocare, in termini di insuperabile genericità, la positiva evoluzione, in recente, della sua personalità ed il buon inserimento familiare e lavorativo, riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2025.