Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello del P.G. non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinamento processuale penale prevede regole stringenti per la presentazione delle impugnazioni, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo significa che il giudice non entra nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un vaglio preliminare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, analizzando il caso di un ricorso presentato dal Procuratore Generale su istanza della parte civile, ma privo dei presupposti sia sostanziali che formali.
I Fatti del Caso: Assoluzione Penale ma Conferma del Risarcimento
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur assolvendo un imputato per reati minori grazie all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), aveva contestualmente confermato le statuizioni civili. In altre parole, l’imputato non subiva una condanna penale, ma era comunque tenuto a risarcire il danno alla parte civile. Questa possibilità è stata resa possibile da un intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 173 del 2022).
Nonostante la conferma della condanna risarcitoria a suo favore, la parte civile, tramite il Procuratore Generale, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza di assoluzione penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: la carenza di interesse della parte civile, che aveva già ottenuto ciò che le spettava sul piano civilistico, e la manifesta genericità e indeterminatezza dell’atto di impugnazione, che non rispettava i requisiti formali imposti dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni alla Base della Pronuncia
La Suprema Corte ha articolato il suo ragionamento su più punti, delineando principi importanti in materia di impugnazioni.
Carenza di Interesse della Parte Civile
Il primo e più dirimente motivo di inammissibilità ricorso risiede nella totale mancanza di interesse della parte civile. La Corte ha osservato che, essendo state confermate le statuizioni civili a suo favore, la parte danneggiata aveva già visto tutelata la sua pretesa risarcitoria. Il ricorso mirava a contestare l’assoluzione penale, un aspetto del processo che riguarda l’interesse pubblico alla repressione dei reati, ma dal quale la parte civile non avrebbe tratto alcun ulteriore vantaggio concreto. L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale, non un mero desiderio di vedere affermata la responsabilità penale dell’imputato.
Vizi Formali e Genericità dell’Atto
In secondo luogo, la Cassazione ha rilevato gravi carenze formali nel ricorso. L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico i capi e i punti della decisione che si contestano, nonché le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno. Nel caso di specie, il ricorso era stato ritenuto generico e indeterminato, privo di un confronto effettivo con le motivazioni della sentenza d’appello e non riconducibile ai motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
La Questione delle Spese Legali
Infine, la Corte ha affrontato la richiesta del difensore dell’imputato di condannare la parte civile al pagamento delle spese legali. La richiesta è stata respinta. La Cassazione ha chiarito che l’impugnante soccombente era la parte pubblica, ovvero il Procuratore Generale. Di conseguenza, la parte civile, pur avendo promosso l’impugnazione, non poteva essere condannata alla rifusione delle spese, poiché formalmente non era la parte ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, l’interesse ad impugnare della parte civile è strettamente legato alle sue pretese risarcitorie; una volta soddisfatte queste, viene meno l’interesse a proseguire il giudizio penale. Secondo, la redazione di un atto di impugnazione non è una mera formalità: la specificità e la chiarezza dei motivi sono requisiti di ammissibilità essenziali, la cui assenza determina l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione strategica prima di intraprendere un’impugnazione, per evitare che essa si risolva in una pronuncia di inammissibilità ricorso.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la mancanza di un interesse concreto della parte civile a proseguire il giudizio (avendo già ottenuto la conferma del risarcimento) e la presenza di vizi formali nell’atto, che era generico e non specificava adeguatamente i motivi dell’impugnazione come richiesto dalla legge.
La parte civile può avere interesse a impugnare una sentenza di assoluzione se il suo risarcimento è stato confermato?
Secondo questa ordinanza, no. Se le statuizioni civili a favore della parte civile sono state confermate, essa non ha più un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’assoluzione penale, poiché ha già ottenuto la tutela della sua pretesa risarcitoria.
Se il ricorso promosso dal P.G. su istanza della parte civile viene respinto, la parte civile deve pagare le spese legali all’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, poiché l’impugnante formale è la parte pubblica (il Procuratore Generale), la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese legali, anche se è stata lei a sollecitare il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39362 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SANT’ELIA A PIANISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il Procuratore generale distrettuale ricorre, su istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha assolto l’imputato COGNOME NOME dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022;
Premesso che il ricorso del Procuratore generale fa riferimento all’istanza della parte civile, la quale, però, deve ritenersi del tutto priva di interesse visto che la condanna risarcitoria a suo favore è rimasta ferma;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo dei requisiti richiesti dall’art. 581 comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen.: difetta l’enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono le richieste;
Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati generici e indeterminati, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01);
Viste le memorie trasmesse dal difensore della parte civile, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso del P.G.: peraltro, come detto, la parte civile non ha interesse al procedimento che riguarda soltanto profili penali, poiché le statuizioni civili sono state confermate;
Vista la memoria del difensore dell’imputato che chiede dichiararsi l’inammissibile del ricorso e di condannare la parte civile alla rifusione delle spese in proprio favore; chiarito, su quest’ultimo punto, che impugnante soccombente è la parte pubblica e che pertanto la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Nulla per le spese delle parti private. Così deciso il 19/11/2025