Inammissibilità Ricorso DASPO: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità, specialmente in casi di reati contravvenzionali come la violazione delle prescrizioni del DASPO. La decisione sottolinea una regola fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi si concentra sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso DASPO, che ha portato alla conferma della condanna e a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per non aver rispettato l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, una delle prescrizioni imposte da un provvedimento di DASPO a suo carico. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, si basava sulla violazione ripetuta di tale obbligo, configurando così l’abitualità della condotta.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge penale. Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato adeguatamente le testimonianze di alcuni agenti di polizia. Secondo il ricorrente, queste testimonianze avrebbero dimostrato che le mancate presentazioni erano avvenute in date diverse da quelle contestate nel capo d’imputazione. Tale circostanza, a suo dire, avrebbe fatto venir meno l’elemento dell’abitualità, consentendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso DASPO
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra un vizio di legittimità (un errore nell’applicazione della legge) e una doglianza di fatto (una contestazione sulla valutazione delle prove).
Il ricorso dell’imputato rientrava in questa seconda categoria. Anziché evidenziare un errore giuridico commesso dalla Corte d’Appello, la difesa tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove testimoniali, un’operazione che è preclusa alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare che il percorso logico-giuridico seguito dai giudici precedenti sia corretto e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il giudice d’appello aveva correttamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni degli agenti. Tali dichiarazioni si riferivano a episodi per i quali l’imputato era già stato assolto in primo grado. La responsabilità penale e, di conseguenza, l’abitualità della condotta erano state invece accertate sulla base di prove documentali inequivocabili: le annotazioni di servizio. Questi documenti, acquisiti con il consenso della difesa, provavano senza ombra di dubbio le reiterate mancate presentazioni contestate e per cui era intervenuta condanna.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva agito correttamente, ritenendo provata sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’abitualità del suo comportamento. Questa valutazione ha reso impossibile l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che richiede, tra le altre cose, che il comportamento non sia abituale. La decisione dei giudici di merito è stata quindi giudicata logica, coerente e immune da vizi di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del sistema processuale penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto. Proporre un ricorso basato esclusivamente sul tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto nei gradi di merito è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, come in questo caso, un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nella fattispecie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè cercava di far rivalutare alla Corte di Cassazione le prove (come le testimonianze degli agenti), operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
Come è stata provata l’abitualità della condotta?
L’abitualità è stata provata sulla base delle ‘annotazioni di servizio’ acquisite con il consenso della difesa. Questi documenti attestavano le mancate presentazioni per le quali l’imputato è stato condannato, mentre le dichiarazioni degli agenti, ritenute irrilevanti, si riferivano ad altri episodi per i quali era già stato assolto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato, in relazione reato di cui all’art. 81, secondo comma, e 13bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato alle prescrizioni di presentarsi agli uffici di polizia, contenute nel provvedimento che disponeva il DASPO a suo carico;
che, con un unico motivo di doglianza, si censurano il vizio di motivazione e l’errata applicazione della legge penale, per la mancata considerazione della testimonianza degli agenti delle forze dell’ordine, secondo cui la condotta di omessa presentazione si era svolta in date diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, mentre il giudice di primo grado aveva emesso sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto rispetto ad altri episodi, svoltisi in dat diverse; ciò che avrebbe escluso l’abitualità del comportamento dell’imputato, consentendo l’applicazione dell’art. 131-bis cod. peri.
Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti;
che, il giudice d’appello ha correttamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni degli agenti di Polizia, secondo cui l’odierno imputato non si era presentato in altre date rispetto a quelle per le quali si è ritenuta la sua responsabilità, avendo i giudice di primo grado già escluso la responsabilità dell’appellante per gli episodi relativi a tali date, mentre risultavano acclarate dalle annotazioni di servizio cui acquisizione è stata effettuata con il consenso della difesa – le ulteriori condotte di mancata presentazione indicate in sentenza;
che, pertanto, del tutto correttamente si sono ritenute la responsabilità penale dell’imputato e l’abitualità della condotta.
Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025.