Inammissibilità Ricorso Continuazione: Quando l’Appello è un Déjà Vu Giuridico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’istituto della continuazione tra reati e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso per ottenere una semplice rivalutazione di elementi già esaminati in precedenza. Il caso analizzato riguarda proprio l’inammissibilità di un ricorso per la continuazione basato su argomentazioni già respinte, senza l’apporto di elementi di novità.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Continuazione
Un soggetto condannato con due diverse sentenze aveva presentato un’istanza alla Corte d’Appello per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne. L’obiettivo era quello di unificare le pene sotto un unico disegno criminoso, beneficiando di un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile l’istanza, evidenziando come richieste analoghe fossero già state rigettate in passato.
Non soddisfatto della decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando genericamente la violazione di legge, senza però specificare in modo chiaro il vizio denunciato.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità ricorso continuazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorrente non ha introdotto alcun nuovo elemento di prova o di valutazione rispetto a quanto già esaminato e deciso dalla Corte d’Appello nelle precedenti occasioni. La Suprema Corte ha sottolineato che il tentativo di ottenere una nuova valutazione degli stessi fatti costituisce una ragione di inammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le ragioni alla base della decisione sono lineari e si ancorano a principi consolidati della procedura penale.
L’Assenza di Nuovi Elementi
Il punto centrale della motivazione risiede nella totale assenza di novità negli argomenti proposti dal ricorrente. La Corte d’Appello aveva già escluso, con adeguata motivazione, la sussistenza del vincolo della continuazione. Il ricorso in Cassazione si limitava a riproporre le medesime censure, chiedendo di fatto ai giudici di legittimità di rivedere una decisione di merito, senza però fornire elementi nuovi che potessero giustificare tale riesame. In sostanza, un ricorso non può essere un ‘secondo tentativo’ basato sugli stessi presupposti.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se gli elementi presentati fossero o meno sufficienti a dimostrare la continuazione, ma di verificare se il giudice del grado precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Poiché il ricorrente proponeva una ‘lettura alternativa’ degli elementi, stava invadendo un campo – quello della valutazione dei fatti – riservato esclusivamente ai giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio cruciale: per poter rimettere in discussione una decisione giudiziaria, specialmente in tema di esecuzione della pena come nel caso della continuazione, è indispensabile presentare elementi concretamente nuovi e decisivi, non semplici reinterpretazioni di fatti già noti e valutati. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la continuazione serve a garantire la stabilità delle decisioni e a prevenire un uso strumentale dei mezzi di impugnazione, evitando che i processi si trasformino in una serie infinita di riesami.
Quando un ricorso per il riconoscimento della continuazione tra reati rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando ripropone le stesse argomentazioni di precedenti richieste già rigettate, senza addurre elementi concreti, nuovi e diversi da quelli già esaminati dal giudice.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito gli elementi già valutati dalla Corte d’Appello?
No, il ricorso in Cassazione non può limitarsi a proporre una ‘lettura alternativa’ degli elementi già valutati dal giudice di merito. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze meglio specificate nel procedimento impugnato
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta cumulativamente la violazione delle lettere b), c) ed e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., senza specificare quale vizio si intende denunciare;
che nel merito la Corte di appello ha individuato in maniera precisa gli elementi addotti dall’istante per richiedere una rivalutazione delle precedenti proprie analoghe richieste, già rigettate, di riconoscimento del vincolo della continuazione e con un’adeguata motivazione ha escluso che potessero offrire concreti elementi nuovi diversi da quelli già valutati con i precedenti richiamati provvedimenti;
che le censure articolate nel ricorso propongono una lettura alternativa nel merito di tali elementi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024.