Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SITA NOME nato a TORINO il 17/11/1984
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha l’istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentat
Sità, soggetto condannato alla pena di anni uno di reclusione, con sentenza del 11/04
Tribunale di Torino, per il reato di evasione consumato il 15/12/2018.
2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. COGNOME deducendo – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. – inosse
artt. 47 e
47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché contraddittorietà della motivazione r
ad atti processuali, con conseguente mancanza di motivazione in punto di accert dell’idoneità del domicilio e della sussistenza di idonea attività lavorativa, quali e
fondamento dell’istanza.
3. Con la presente impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consent sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non
specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contra
Non vi è chi non rilevi, infatti, che il giudice a quo nell’esercizio del potere discrezionale di c è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01) – ha sottolinea plurime denunce per reati contro il patrimonio, successive al 2021, rappresentino evide un fattore ostativo, rispetto alla formulazione di una prognosi di vita favorevol necessaria per la concessione dell’ampio beneficio invocato e ciò anche a prescindere della reperibilità del soggetto.
Con il tema costituito dai rilievi circa le condotte devianti tenute dal soggett ricorrente ha evitato di confrontarsi, così finendo per articolare doglianze eccentrich fulcro dell’avversato provvedimento e non in grado di aggredire efficacemente la sa questo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Ca ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.
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