Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 25/08/1988
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità,
inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si li attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell’art.
proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente
esaurientemente ribadito l’attendibilità del COGNOME il quale ha negato di essere mai sta incaricato quale commercialista dalla società di cui il COGNOME era amministratore,
dovendosi ribadire, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, che, in ogni caso, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazio
annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitt omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il
relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto. (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01; Sez. 3, n. 37856 d
18/06/2015, COGNOME, Rv. 265087 – 01), e considerando che, nella specie, la società
amministrata dall’imputato è risultata evasore totale per ben tre annualità consecutive;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.