Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non è un percorso privo di ostacoli. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze dell’inammissibilità ricorso, una decisione che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 16 ottobre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e aver dato avviso alle parti, ha tenuto udienza il 10 aprile 2025. All’esito della camera di consiglio, i giudici hanno emesso un’ordinanza con un esito netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non entra nel vivo della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. La dichiarazione di inammissibilità ricorso è una valutazione preliminare, di natura prettamente procedurale, che blocca l’esame del merito. Significa che l’atto di impugnazione presentava dei vizi talmente evidenti (come la mancanza di motivi specifici, la tardività o la presentazione per ragioni non consentite dalla legge) da non poter essere nemmeno discusso.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la conseguenza di tale pronuncia è chiaramente delineata nel dispositivo. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, non si limita a respingere l’impugnazione, ma applica delle sanzioni economiche a carico del proponente.
La motivazione implicita di questa prassi risiede nella necessità di scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende funge da deterrente, responsabilizzando la parte che decide di adire l’ultimo grado di giudizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni della vicenda sono pesanti per il ricorrente. La Corte di Cassazione non solo ha chiuso definitivamente la porta a una revisione della sentenza d’appello, ma ha anche condannato l’individuo a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: da versare in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
Questa decisione sottolinea un principio cruciale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa. Un ricorso mal formulato o privo dei presupposti di legge non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. È quindi indispensabile affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, al fine di evitare l’epilogo negativo della declaratoria di inammissibilità ricorso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso presenta dei difetti procedurali o di forma che impediscono alla Corte di esaminarlo nel merito. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle ragioni dell’appellante, ma si ferma a una valutazione preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o non conformi alla legge, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 09/12/1973
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’impianto probatorio alla b
della dichiarazione di responsabilità ed il riconoscimento della circostanza aggravante di c all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è inammissibile, poiché non solo reiterativo
motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 4-5 d sentenza impugnata), ma anche non consentito in sede di legittimità, in quanto circa
quest’ultimo punto, dal momento che è stata già fornita risposta nel giudizio di second grado (si vedano pagg. 4-5), e non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti
a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittori
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo ed il giudice di meri
ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facen applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.