Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17337 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SENSALE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’impianto probatorio alla b
della dichiarazione di responsabilità ed il riconoscimento della circostanza aggravante di c all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è inammissibile, poiché non solo reiterativo
motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 4-5 d sentenza impugnata), ma anche non consentito in sede di legittimità, in quanto circa
quest’ultimo punto, dal momento che è stata già fornita risposta nel giudizio di second grado (si vedano pagg. 4-5), e non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti
a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittori
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo ed il giudice di meri
ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facen applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.