Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il 10/01/2001
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, commi 1 e
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in
fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato (con modalità, peraltro, del generiche) in sede di motivo di ricorso – atteso a ottenere la riqualificazione
fatto sotto la specie di quello di lieve entità – è stato analiticamente affro dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica
carattere decisivo da attribuire all’eterogeneità delle sostanze detenute e al quantitativo; in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità
delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, post un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità
e circostanze dell’azione , ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferime al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformi ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Prsidnte
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigllere estensore