Inammissibilità del ricorso: quando un’impugnazione non va a buon fine
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti minimi di specificità. Comprendere i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondamentale, poiché tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato. Analizziamo questo caso per capire meglio la logica seguita dai giudici di legittimità.
I fatti del processo
Un individuo, precedentemente condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di minaccia aggravata, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La stessa Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione altri due reati originariamente contestati (relativi a violazioni della legge sulle armi). Il ricorso si concentrava unicamente sulla condanna per minaccia, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità.
L’importanza della specificità nell’impugnazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo addotto fosse “patentemente generico”. Questo significa che le argomentazioni del ricorrente erano formulate in modo del tutto assertivo, senza un collegamento concreto e specifico con gli elementi del caso di specie. In pratica, l’imputato si è limitato a enunciare principi generali o a contestare la decisione in modo vago, senza indicare precisamente quali passaggi della motivazione della sentenza d’appello fossero errati e perché. Questa carenza rende l’impugnazione inefficace, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze economiche della inammissibilità del ricorso
Una volta stabilita l’inammissibilità, la Corte applica l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede due conseguenze automatiche: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. La seconda sanzione è giustificata dalla Corte sulla base di una “colpa” del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché le censure mosse alla sentenza impugnata erano generiche e assertive, non riuscendo a confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dai giudici di merito per fondare la condanna. Secondo la Corte, un ricorso non può limitarsi a una riproposizione di argomenti già esaminati o a una critica astratta, ma deve individuare con precisione il vizio logico o giuridico della decisione contestata. L’assenza di tale specificità ha impedito ai giudici di legittimità di entrare nel merito della questione, obbligandoli a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere un atto tecnico e specifico, non una mera lamentela generica. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una decisione sul torto o sulla ragione nel merito, ma un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. Le conseguenze, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, servono a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario. Pertanto, è essenziale che chi intende impugnare una sentenza si affidi a una difesa tecnica capace di articolare motivi di ricorso precisi, pertinenti e concretamente collegati alle risultanze processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘patentemente generico’. Conteneva enunciazioni del tutto assertive e non correlate specificamente al caso, rendendo impossibile per la Corte esaminare il merito delle doglianze.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Cosa era successo agli altri reati contestati all’imputato?
Gli altri reati, relativi alle violazioni degli articoli 697 del codice penale e 4 della legge n. 110 del 1974, erano già stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione dalla Corte di Appello, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31316 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugi che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei s confronti per i reati di cui agli artt. 697 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1974 (capi B. e C. dell in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermandone la condanna per il delitto aggravato minaccia (capo A.), rideterminando la pena;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazi legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità reato di cui al capo A., è patentemente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.