Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il 17/03/1966
avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ch denuncia il vizio di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 727 cod. pen., è inammissib
articola censure di contenuto fattuale, peraltro meramente riproduttive di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale
correttamente e logicamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex ar
727, comma 2, cod. pen., originariamente contestato al capo A) come violazione dell’art. 544- ter
cod. pen., essendo stato accertato che le gabbiette di detenzione degli uccelli eran inadatte alla specie e alla natura dei volatili di sicura origine selvatica, e che le condi
sporcizia, di inidonea alimentazione, di commistione del mangime con deiezioni risultavano incompatibili con il benessere dei volatiji medesimi, circostanza avvalorata dal decesso d
alcuni esemplari;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legg relazione al reato di cui al capo B), stante l’asserita inutilizzabilità della deposizione de
COGNOME è manifestamente infondato in quanto costui è stato chiamato a deporre in quanto giudice internazionale deli ornitologia e vicepresidente della federazione ornitologi, e, qui
nella veste di testimone, le cui dichiarazioni non sono perciò affette da inutilizzabilità essendo state acquisite in violazione di alcun divieto stabilito della legge, né, in ogni risulta che il difensore, all’atto della deposizione, abbia mai eccepito alcunché in ordine veste del dichiarante, sicché eventuali nullità sono state comunque sanate;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.