Inammissibilità Ricorso Concordato: La Decisione della Cassazione
Nel sistema processuale penale italiano, esistono meccanismi volti a deflazionare il carico giudiziario e a raggiungere una rapida definizione del processo. Uno di questi è il cosiddetto “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia: la definitiva inammissibilità del ricorso concordato. L’ordinanza chiarisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello, le parti perdono il diritto di impugnare ulteriormente la sentenza.
Il Caso in Esame: Dal Tribunale alla Cassazione
Due soggetti, condannati in primo grado per gravi reati tra cui tentato omicidio, avevano ottenuto in appello una rideterminazione della pena in senso più favorevole. Questa nuova condanna, a sette anni e dieci mesi di reclusione, era il risultato di un accordo raggiunto tra la procura generale e i difensori degli imputati, formalizzato dalla Corte d’Appello.
Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione. Le motivazioni addotte erano diverse: uno lamentava la genericità delle motivazioni sulla determinazione della pena, mentre l’altro denunciava un’omessa motivazione su alcuni aspetti di diritto. La questione è così giunta al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Concordato
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha applicato in modo rigoroso una norma specifica del codice di procedura penale.
L’Accordo tra le Parti e i Limiti all’Impugnazione
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che i ricorsi contro le sentenze emesse ai sensi dell’articolo 599-bis (appunto, il concordato in appello) sono inammissibili. L’accordo tra le parti sulla pena, una volta recepito dal giudice d’appello, chiude la porta a ulteriori contestazioni.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte li ha condannati a versare una somma di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando il ricorso è palesemente infondato o inammissibile, come nel caso di specie, e non vi sono elementi per ritenere che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa.
le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente giuridica e si fonda su un’interpretazione letterale della legge. Il legislatore, introducendo il divieto di impugnazione per le sentenze “concordate”, ha voluto attribuire stabilità e certezza a tali accordi. L’idea di fondo è che se le parti processuali (accusa e difesa) trovano un punto d’incontro sulla pena, rinunciando a proseguire il contenzioso, non ha senso consentire a una di esse di rimettere in discussione l’accordo stesso in un successivo grado di giudizio. La ratio è quella di incentivare i riti alternativi e deflattivi, garantendo che la loro conclusione sia, salvo casi eccezionali non rilevati in questa vicenda, definitiva.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sul funzionamento del concordato in appello e sui suoi effetti preclusivi. La scelta di accordarsi sulla pena è una decisione strategica che implica una rinuncia implicita al diritto di ricorrere per cassazione. La pronuncia della Suprema Corte rafforza il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso concordato è una regola ferrea, la cui violazione comporta non solo il rigetto dell’impugnazione ma anche significative sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa ponderare con estrema attenzione i pro e i contro di un accordo, con la piena consapevolezza che quella sentenza rappresenterà, con ogni probabilità, la parola fine sul processo.
È possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di appello basata su un accordo tra le parti (concordato)?
No, la legge (art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen.) stabilisce esplicitamente l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ovvero quelle basate su un accordo.
Cosa accade se si presenta comunque un ricorso contro una sentenza frutto di concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di 3.000 euro.
Qual è la logica dietro il divieto di impugnare le sentenze concordate?
La norma mira a dare stabilità e definitività alle decisioni che nascono da un accordo volontario tra accusa e difesa. L’accordo stesso presuppone una rinuncia delle parti a contestare ulteriormente la pena concordata, incentivando così l’efficienza e la rapidità del sistema processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21 marzo 2023 rideterminava, sull’accordo delle parti e in senso più favorevole agli imputati, la pena inflitta agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in anni sette e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 582-585 cod.pen. e art. 4 L. 110/1975.
Proponeva ricorso, tramite il difensore, NOME lamentando con un unico motivo ex art. 606 lett e) cod. proc.pen. la genericità della motivazione in punto alla determinazione della pena base e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione con i reati satellite.
Il ricorso di COGNOME NOME era affidato ad un unico motivo individuato ai sensi dell’art. 606 lett e) cod. proc.pen. nella omessa motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc.pen.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l’impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull’accordo delle parti; l’art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata dall’art. 1 comma 62 L. 23/6/2017 n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599 bis cod.proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/05/2024