Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20461 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 13/09/1977 NOME nato a NAPOLI il 31/10/1994
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/08/1991
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo
grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione della
recidiva contestata – è caratterizzato da particolare genericità poiché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta
anche a fronte del fatto che la Corte di appello ha motivato la mancata esclusione con specifico riferimento ai numerosi precedenti dell’imputato, anche specifici e gravi,
nonché in ragione della gravità del fatto in concreto (si veda, in particolare, pagina 3
del provvedimento impugnato);
Rilevato che il motivo di ricorso di NOME e NOME COGNOME con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e della contraddittorietà dell
motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di plusvalenza sulle contestate aggravanti – è inammissibile in quanto
inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale evidenzia come le modalità di svolgimento del fatto e la sua gravità non permettono di accogliere una tale richiesta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso di COGNOME – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa l’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo 2) – è inammissibile, in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, la quale ha specificato come la commissione di un fatto della medesima indole sia ostativo alla concessione dell’invocata causa di non punibilità;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente