Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. NOME
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha accolto l’impugnazione proposta dal pubblico ministero annullando l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia il 15/11/2023 aveva revocato la misura cautelare applicata nei confronti di COGNOME NOME e aveva sostituito la misura applicata nei confronti di COGNOME NOME con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il medesimo Giudice per le indagini preliminari aveva in precedenza applicato, con ordinanza del 8/11/2023 la misura degli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME e del COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt.110, 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2.1. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. per inadeguatezza e sproporzione della misura applicata. In ordine alla posizione del COGNOME non vi sono elementi per ritenere ascrivibile a suo carico il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup. perché ha confermato di aver acquistato una dose per uso personale e perché il COGNOME si è assunto totalmente la responsabilità dei fatti.
2.2. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza è sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria che effettua una ricostruzione fuorviante e mistificatoria dei fatti arrivando a sostenere che il COGNOME fosse ben consapevole della presenza in macchina del carico illecito e che partecipasse alla condotta posta in essere per sfuggire al primo controllo in INDIRIZZO a Ladispoli, nonostante egli abbia rivestito il semplice ruolo di trasportato. Risulta evidente l’assenza dell’elemento soggettivo in relazione a entrambe le ipotesi accusatorie. Le responsabilità in capo all’odierno ricorrente sono state ricostruite sulla base di mere presunzioni posto che COGNOME non era nella condizione di poter materialmente compiere, in maniera diretta, alcun tipo di azione idonea a impedire o limitare le azioni del Mei.
3. NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza impugnata, con il primo motivo, per erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in quanto il tribunale non ha indicato i motivi sulla base dei quali ha ritenuto di ripristinare la misura degli arresti domiciliari più afflittiva rispetto all’obbligo presentazione alla polizia giudiziaria, nè ha specificato i concreti e attuali pericoli scaturenti dal mantenimento della minore e meno rigorosa misura, operando una erronea sovrapposizione dei contenuti riferiti dai prevenuti nel corso dell’interrogatorio alle attività investigative da svolgere a seguito dell’audizione. Il COGNOME ha confermato in sede di interrogatorio la propria responsabilità riferendo circostanze, modalità e fonti dell’acquisto dello stupefacente ma il giudice del riesame ha interpretato tali dichiarazioni come espressione del rischio di reiterazione piuttosto che come attribuzione di responsabilità ed esplicita volontà di collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto si è individuato l’interrogatorio del prevenuto, massimamente orientato alla collaborazione e alla ricostruzione della verità dei fatti, come contrario all’evidenza. Tale impostazione compromette la tenuta logico-argomentativa e l’intera coerenza della motivazione deformando l’impianto argomentativo del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto attenuate le esigenze cautelari, senza dare una chiave di lettura interpretativa coerente e logica.
4. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso anche in vista dell’imminente udienza fissata per il giudizio abbreviato.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 dl. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME affrontano, sia sotto il profilo della gravità indiziaria sia con riguardo al esigenze cautelari, il comune tema dell’estraneità di tale indagato all’ipotesi accusatoria.
2.1. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, il ricorrente intende mettere in discussione in questa sede le sommarie informazioni rese agli inquirenti dal luogotenente della Guardia di Finanza NOME COGNOME, ponendole a confronto con quelle rese dal coindagato COGNOME; anzi, pretende che la Corte di cassazione sostituisca la propria valutazione del fatto a quella svolta nell’ordinanza impugnata, così da sovvertire la valenza indiziaria attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME. Giova evidenziare, sul punto, che il giudice dell’appello cautelare ha spiegato per quale ragione l’interrogatorio degli indagati non scalfisse il portato gravemente indiziario delle dichiarazioni del COGNOME a carico del COGNOME, invero trascurate nell’ordinanza di revoca della misura cautelare. Con riguardo all’attendibilità del COGNOME, non espressamente esaminata dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale a pag.4 ha ritenuto «francamente evanescenti» le censure svolte dalla difesa in proposito, sottolineando come il COGNOME, la cui visuale non poteva essere ostruita dal casco indossato, fosse in grado di osservare con precisione ciò che accadeva, ivi comprese le rapide manovre poste in essere dagli occupanti dell’auto per scambiarsi i posti nella vettura e occultare lo stupefacente, come peraltro confermato dal recupero della borsa contenente la droga nel punto indicato proprio dal COGNOME.
2.2. Si tratta, dunque, di una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio indiziario che, lungi dal consegnare l’immagine di un trasportato con un ruolo meramente passivo e del tutto estraneo tanto alla condotta di resistenza quanto all’attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti, ne ha rivelato, secondo il giudice di appello, un ruolo attivo nella vicenda, conclamato dal fatto che la condotta di fuga, come evidenziato dal tribunale, è stata posta in essere da entrambi.
Con riguardo al dedotto vizio di motivazione da parte di entrambi i ricorrenti, il ricorso per cassazione consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 – dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).
3.1. I vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione devono, inoltre, risultare interni al costrutto motivazionale e di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401).
3.2. Tali vizi non sono riscontrabili nell’ordinanza impugnata e i ricorsi propongono anche per tale profilo una rilettura degli atti d’indagine priva di adeguato confronto con il provvedimento impugNOME, in cui si è rimarcato come il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato rimandasse a contatti degli indagati con narcotrafficanti dei quali non hanno inteso svelare l’identità.
Con riguardo, poi, all’adeguatezza della misura applicata, i ricorsi difettano di ogni confronto, e anche per tale ragione risultano inammissibili in quanto aspecifici, con le ragioni esposte a pag.4 dell’ordinanza sia in merito alle considerazioni in origine operate dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, non efficacemente svilite dall’esito degli interrogatori, sia a proposito della spregiudicatezza e della pervicacia rivelate da entrambi gli indagati nel tentativo di sottrarsi ai controlli di polizia.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il · gli -re estensore
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Il Presidente