Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9228 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9228 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 96/2026
RENATA SESSA
CC – 20/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME FIAMMETTA COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a BUSNAGO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME in GERMANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME in JUGOSLAVIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME in CUBA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del TRIBUNALE DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze, in data 24 ottobre 2017, rigettava il ricorso proposto, fra l’altro, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza cautelare genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 22 settembre 2017, applicativa delle misure della custodia cautelare in carcere per i primi tre indagati e degli arresti domiciliari per i residui due indagati.
I ricorsi proposti con unico atto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano un unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo lamenta violazione di legge penale e processuale, in quanto erroneamente il Tribunale del riesame e, prima il G.i.p., con le rispettive ordinanze, qualificavano le condotte poste in essere dagli indagati come furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come truffa. Il motivo esamina la giurisprudenza in materia e argomenta la erroneità della opzione dell’ordinanza impugnata, rappresentando come una corretta qualificazione determini la necessità di una rivalutazione della misura adottata, in forza della nuova declinazione del principio di proporzione.
I ricorsi sono stati trattati ex art. 611 cod. proc. pen. senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
A ben vedere a questa Corte i ricorsi, depositati il 27 novembre 2017 presso il Tribunale del riesame di Firenze, sono pervenuti solo in data 28 ottobre 2025, a seguito di una tardiva trasmissione.
Risulta dalla sentenza emessa da questa Corte, Sez. 4 n. 44912 del 18 settembre 2018, che per gli attuali ricorrenti – in relazione alle imputazioni oggetto di riesame – in data 6 febbraio 2018 il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio abbia emesso sentenza di applicazione di pena concordata, rispetto alla quale interveniva il rigetto del ricorso per cassazione quanto alla responsabilità penale, con annullamento quanto alla statuizione in tema di confisca.
A ben vedere, quindi, l’accertamento della responsabilità penale degli attuali imputati è irrevocabile dal 18 settembre 2018, cosicché il ricorso ora in esame, essendo cessata la misura cautelare personale in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di cognizione, è ormai privo di interesse.
Infatti, come osservato da Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 – 01, in tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente
incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, “a fortiori”, alla Suprema Corte (conf.: N. 46795 del 2008 Rv. 242267 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue, nel caso di specie, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e nulla va disposto anche quanto alla sanzione pecuniaria, essendo la sopravvenuta carenza di interesse conseguenza della tardività nella trasmissione degli atti, non imputabile ai ricorrenti. In tal senso, va richiamato e condiviso il principio affermato da Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01: in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condanNOME né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. D’altro canto, nello stesso senso, autorevolmente, si sono espresse le Sezioni Unite – Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 – 01, affermando che qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Nulla per spese processuali e Cassa ammende. Così deciso, il 20/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME