Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sull’inammissibilità del ricorso per cassazione, specialmente quando i motivi presentati sono generici e mirano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce i confini del proprio sindacato e i criteri per l’applicazione di istituti come la particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Non accettando la condanna, proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale riguardo alla valutazione dell’offensività concreta della sua condotta. A suo dire, la Corte d’Appello si era limitata a confermare la decisione di primo grado senza un’autonoma valutazione. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla constatazione che i motivi di ricorso erano formulati in modo generico e, soprattutto, sollecitavano una nuova lettura del quadro probatorio, un’operazione preclusa al giudice di legittimità. La Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le censure del ricorrente.
Per quanto riguarda il primo motivo, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, correttamente valorizzato elementi fattuali precisi per confermare la condanna: il dato quantitativo della sostanza, il possesso di un apparecchio per il frazionamento in dosi e la stessa confessione dell’imputato. Non si trattava, quindi, di un mero richiamo alla sentenza precedente, ma di una conferma basata su elementi concreti.
Anche la seconda censura, relativa alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha evidenziato come il ricorrente avesse riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano correttamente escluso la tenuità del fatto considerando una serie di fattori ostativi: le circostanze di tempo e luogo, le modalità di detenzione della sostanza, il significativo dato ponderale e, non da ultimo, la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali. Allo stesso modo, l’assenza di elementi positivi di giudizio ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che i motivi siano specifici, critici verso la motivazione della sentenza impugnata e focalizzati su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva che include non solo la quantità di sostanza, ma anche il contesto dell’azione e la personalità del soggetto agente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico, non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata e, soprattutto, chiede alla Corte una rivalutazione dei fatti, che è un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Perché non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché diversi elementi erano ostativi: le circostanze di tempo e luogo, le modalità di detenzione della sostanza, il dato quantitativo ritenuto significativo e, in modo determinante, la personalità dell’imputato, che aveva già plurimi precedenti penali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, l’onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il 03/09/1996
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME – condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge penale circa la specifica offensività della condotta contestata, dal momento che la Corte si sarebbe limitata a richiamare apoditticamente quanto affermato dal giudice di primo grado; 2) vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione del provvedimento impugnato, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Vorte territoriale valorizza il dato quantitativo, la detenzione di un apparecchio per il frazionamento in dosi, la confessione dell’imputato (pag. 2 della sentenza);
che la seconda censura, riferita alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch’essa riproduttiva di rilievi già proposti in appello, è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo al fatto che le circostanze spaziotemporali e le modalità di detenzione della sostanza, oltre al significativo dato ponderale, appaiono complessivamente ostative a ritenere la particolare tenuità del fatto, anche considerata la personalità dell’imputato gravato da plurimi precedenti penali, mentre non sussistono elementi positivi di giudizio ai fini delle circostanze attenuanti generiche;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.