Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44985 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA AMATO NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputi;
considerato che i ricorsi, che contestano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della scrinninante dello stato di necessità manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), (si veda, in particolare, pag. 5 );
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.