Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio Organizzato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di spaccio di stupefacenti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato da tre imputati. Questa decisione consolida importanti principi in materia di prova nel processo penale e di valutazione della gravità del reato, offrendo spunti cruciali sull’onere di specificità che grava sui motivi di impugnazione. L’analisi della Suprema Corte si concentra sulla genericità e sulla manifesta infondatezza delle censure, ribadendo come un ricorso non possa limitarsi a riproporre questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti di Causa
Tre individui venivano condannati dalla Corte d’Appello di Palermo per attività di cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini si erano basate sull’attività di osservazione della Polizia Giudiziaria, che aveva monitorato i movimenti dei ricorrenti, fermato gli acquirenti subito dopo la cessione e proceduto a perquisizioni e sequestri. I ricorsi in Cassazione, proposti nell’interesse dei tre condannati, sollevavano diverse questioni, tra cui l’inutilizzabilità delle prove raccolte tramite osservazione e la richiesta di una qualificazione giuridica meno grave del fatto, sostenendo che si trattasse di un’unica condotta e non di reati distinti.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano in larga parte sovrapponibili e si limitavano a reiterare censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di secondo grado avesse già fornito una risposta corretta e congrua a tutte le obiezioni difensive.
In particolare, è stata confermata la piena utilizzabilità delle prove derivanti dall’attività di osservazione della PG, anche se trasfuse in un verbale di arresto e ricavabili dalle testimonianze degli agenti che coordinavano le operazioni. La Corte ha altresì validato la contestazione di due reati distinti, poiché le cessioni erano avvenute in sequenza a una pluralità di clienti, con forniture diverse, escludendo l’ipotesi di un’unica provvista.
La Valutazione sulla Gravità del Fatto
Un punto centrale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di qualificare il fatto come di lieve entità, ai sensi del comma 5 del d.P.R. 309/90. La Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso tale ipotesi sulla base di elementi oggettivi quali:
* Il numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata.
* Le dosi già cedute agli acquirenti.
* Il numero elevato di clienti che convergevano sul luogo dello spaccio.
Questi elementi, nel loro insieme, dimostravano la non occasionalità della condotta e un’organizzazione strutturata, con una chiara divisione dei ruoli tra i correi. Tale modalità operativa, secondo la Corte, è incompatibile con la fattispecie di lieve entità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure dei ricorrenti, definite “reiterative”, non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione “congrua” e logica, immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.
È stato inoltre ritenuto generico il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena. La Cassazione ha sottolineato come la decisione del giudice di merito fosse ben motivata, facendo riferimento ai numerosi precedenti specifici di uno degli imputati e alle modalità del fatto, che rivelavano “professionalità e capacità organizzativa”, tali da escludere qualsiasi ridimensionamento della pena.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La decisione riafferma con forza il principio per cui i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate. Sul piano sostanziale, l’ordinanza chiarisce che la valutazione sulla lieve entità del fatto di spaccio deve tenere conto di un complesso di indicatori, tra cui l’organizzazione dell’attività e il numero di clienti, che possono rivelare una professionalità criminale incompatibile con il beneficio richiesto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico o manifestamente infondato, ovvero quando si limita a ripetere censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Come viene valutata la gravità di un reato di spaccio di droga?
La gravità viene valutata considerando diversi fattori, come il numero di dosi ricavabili dalla sostanza, la quantità già ceduta, il numero di acquirenti e le modalità organizzate e coordinate dell’attività. La presenza di una struttura organizzata e di un’attività non occasionale esclude la possibilità di qualificare il reato come di lieve entità.
Le attenuanti generiche possono essere negate a causa dei precedenti penali?
Sì, la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato sulla base dei numerosi precedenti specifici dell’imputato e delle modalità del fatto, se queste rivelano professionalità e capacità organizzativa, indicando una maggiore pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il 21/04/1974
COGNOME nato a PALERMO il 02/08/1992
NOME nato a PALERMO il 23/08/1995
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letta la memoria del difensore di COGNOME COGNOME e ritenuto che i motivi di rico proposti nell’interesse di quest’ultimo, COGNOME e di COGNOME COGNOME, in larga pa sovrapponibili e trattabili congiuntamente, sono inammissibili per genericità e manifes infondatezza, in quanto reiterativi di censure già esaminate e disattese con c:ongru motivazione;
considerato, infatti, che la Corte di appello ha già fornito corretta risposta (pag.2-3 eccezione di inutilizzabilità dell’attività di osservazione di PG, trasfusa nel verbale di ar comunque, ricavabile dalle dichiarazioni del teste COGNOME che coordinava le operazioni ed er in contatto via radio con i colleghi sul posto, che monitoravano i movimenti dei ricorr fermarono gli acquirenti nella fase precedente e successiva al rifornimento portato dall’Acce (pag.3-4) ed eseguirono le perquisizioni e i sequestri (pag.4-6); ritenuta corret contestazione di due reati, non trattandosi della stessa sostanza né della identica ed uni provvista ceduta in entrambe le occasioni, bensì di due distinte forniture, cedute in sequen ad una pluralità di clienti;
rilevato che sulle ricostruite modalità dell’attività di cessione, organizzate, coordi con divisione di ruoli è stata correttamente fondata l’affermazione di responsabilità concorsu e l’esclusione dell’assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) (pag. esclusa la qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 d.P.R. 309 del 90, avuto anche riguar al numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, cui vanno aggiunte quelle già cedu agli acquirenti, che convergevano numerosi nel luogo controllato, a riprova della n occasionalità della condotta;
ritenuti del tutto generici e non consentiti i motivi del COGNOME sul diniego delle att generiche e sulla eccessività della pena a fronte della esaustiva motivazione resa, c attribuisce rilievo ai numerosi precedenti specifici, alle modalità del fatto, rive professionalità e capacità organizzativa ed escludono un ridimensionamento della pena;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al sagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.