Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale come Criterio Decisivo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestita l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono ritenuti infondati, specialmente in contesti che coinvolgono la recidiva e la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo un principio importante sulla sufficienza della motivazione che giustifica il trattamento sanzionatorio.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate emessa dal Tribunale di Lucca. La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato, ritenendo ingiusta l’applicazione della recidiva e viziata la motivazione della sentenza d’appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale.
La Valutazione del Ricorso e la sua Inammissibilità
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all’aumento di pena per la recidiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Secondo gli Ermellini, il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione non solo sufficiente, ma anche priva di illogicità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un punto fondamentale: la valutazione operata dalla Corte d’Appello era corretta e ben argomentata. I giudici di merito avevano infatti sottolineato come la commissione di un nuovo reato da parte dell’imputato non fosse un episodio isolato, ma una chiara manifestazione di un’accresciuta pericolosità sociale. Questo comportamento, sintomo di un’incapacità di controllare la propria aggressività, giustificava pienamente il trattamento sanzionatorio applicato, compreso l’aggravamento per la recidiva. La motivazione della Corte d’Appello aveva adeguatamente considerato le deduzioni difensive, fornendo una risposta logica e coerente che non lasciava spazio a censure di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: un ricorso per Cassazione non può basarsi su doglianze generiche o su una mera rilettura degli elementi già valutati dai giudici di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata risulta logica, coerente e completa. La pericolosità sociale, desunta dal comportamento recidivante, si conferma un criterio valido e sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito fosse sorretto da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Come è stata valutata la recidiva dell’imputato nel caso specifico?
La Corte ha affermato che il nuovo reato commesso dall’imputato costituiva una chiara manifestazione di un’accresciuta pericolosità sociale e di un’incapacità di controllare la propria aggressività, giustificando così pienamente la pena aggravata per la recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14243 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell’applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito affermato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, incapace di controllare la sua aggressività;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.