Inammissibilità del Ricorso: Quando la Critica alla Recidiva è Insufficiente
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi palesemente infondati, sottolineando l’importanza di una critica argomentata e non meramente assertiva. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso di un imputato contro l’applicazione della recidiva, basato su una critica definita ‘apodittica’. Analizziamo la decisione per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
Un individuo, con un notevole curriculum criminale, impugnava davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’oggetto della contestazione era l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, un’aggravante che comporta un significativo aumento della pena. La difesa del ricorrente si limitava a criticare tale applicazione, senza però sviluppare specifiche argomentazioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, fermando il giudizio a uno stadio preliminare. La ragione risiede nella natura stessa del ricorso, giudicato non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha constatato che la critica mossa dal ricorrente era puramente apodittica, cioè assertiva e priva di una reale dimostrazione logico-giuridica che potesse scalfire il ragionamento del giudice di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella constatazione che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione ‘sufficiente e non illogica’ per l’applicazione della recidiva. I giudici di merito avevano infatti fatto esplicito riferimento al passato del ricorrente, citando ben 40 iscrizioni e 18 precedenti penali. Questi dati oggettivi, secondo la Corte d’Appello, non erano un mero elenco, ma la prova concreta di una ‘accresciuta pericolosità’ sociale dell’individuo. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti e logicamente strutturata, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un semplice dissenso. Deve, al contrario, individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice, come un’errata applicazione della legge o una manifesta illogicità della motivazione. Poiché il ricorso in esame mancava di tali elementi, è stato giudicato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. Per questo, chi intende impugnare una sentenza deve formulare censure specifiche, dettagliate e giuridicamente fondate. Una critica generica, astratta o apodittica è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, comportando non solo la conferma della decisione impugnata ma anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La lezione è chiara: la tecnica e il rigore argomentativo sono essenziali per un efficace esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la critica contro l’applicazione della recidiva era ‘apodittica’, cioè presentata come un’affermazione generica e non supportata da specifiche argomentazioni giuridiche in grado di contestare la motivazione, giudicata sufficiente e logica, della corte precedente.
Cosa aveva considerato la Corte d’Appello per applicare la recidiva aggravata?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sul significativo curriculum criminale del ricorrente, richiamando espressamente le sue 40 iscrizioni a registro e i 18 precedenti penali come prova concreta di una sua accresciuta pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In conformità all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1078 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 11/04/1992
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché volto ad una apodittica critica in ordine all’av applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale benché la sentenza a pa 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e n illogica motivazione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.