Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11417/2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la differenza tra una critica argomentata e una mera ripetizione di doglianze già respinte. La decisione evidenzia come l’inammissibilità del ricorso scatti quando i motivi sono generici e non affrontano specificamente la logica della sentenza impugnata, confermando che la responsabilità penale può essere provata anche attraverso elementi indiziari solidi, indipendentemente dall’utilizzabilità di atti come la querela.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado. A suo dire, i giudici d’appello avevano prima dichiarato l’inutilizzabilità del verbale di querela per furto, per poi, di fatto, fondare la dichiarazione di colpevolezza proprio su quell’atto. Il ricorso mirava quindi a smontare l’impianto accusatorio, sostenendo che, esclusa la querela, non vi fossero elementi sufficienti per provare la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che chiariscono i limiti del giudizio di legittimità e i criteri di valutazione della prova.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso indeducibile, ovvero non meritevole di essere esaminato nel merito, per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato qualificato come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già sollevati e puntualmente disattesi nel giudizio d’appello. Gli Ermellini hanno specificato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, dimostrando le sue lacune logiche o giuridiche. In questo caso, il ricorso mancava di questa specificità, risultando solo ‘apparente’ e non funzionale a un reale controllo di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi centrale del ricorrente, chiarendo che la Corte d’Appello non aveva affatto utilizzato il verbale di querela per fondare la condanna. Al contrario, la responsabilità penale dell’imputato era stata correttamente affermata sulla base di altri elementi, pienamente legittimi: le caratteristiche specifiche del telefono cellulare e la mancata giustificazione del suo possesso da parte dell’imputato. Questi elementi, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del ‘delitto presupposto’ (ad esempio, il furto del telefono) e, di conseguenza, la responsabilità per il reato contestato (ad esempio, la ricettazione).
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi di merito. È necessario, invece, sviluppare una critica mirata e puntuale, che evidenzi un vizio specifico della sentenza impugnata. In mancanza, il rischio concreto è quello di una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Inoltre, la decisione conferma che la prova di un reato, come la ricettazione, non dipende necessariamente dalla prova diretta del delitto presupposto tramite atti formali come la querela. Elementi logici e indiziari, come il possesso ingiustificato di un bene di provenienza illecita, possono costituire una base probatoria solida e sufficiente per affermare la colpevolezza, in piena conformità con i principi del diritto penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo presentato era una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, configurandosi come una ‘pedissequa reiterazione’.
La condanna si è basata sul verbale di querela?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice d’appello, dopo aver escluso l’utilizzabilità del verbale di querela, ha correttamente fondato la decisione su altri elementi di prova.
Quali elementi sono stati usati per affermare la responsabilità penale dell’imputato?
La responsabilità è stata affermata sulla base di due elementi principali: le caratteristiche specifiche del telefono cellulare e la mancata fornitura, da parte dell’imputato, di una valida giustificazione per il possesso di tale bene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare avendo il giudice di appello prima escluso l’utilizzabilità del verbale di querela per furto e poi avendo posto di fatto tale verbale alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della senitenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il giudice di appello ha escluso l’utilizzabilità del verbale di querela del quale non ha effettivamente tenuto conto, in quanto ha poi correttamente individuato per affermare la responsabilità penale dell’imputato diversi elementi quali le caratteristiche del cellulare e la mancata prospettazione da parte del ricorrente di una diversa giustificazione del possesso del bene, ciò conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento del delitto presupposto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere stensore
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Il Presidente