Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono palesemente infondati. Il caso riguarda una condanna per il reato di calunnia, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale, soprattutto per quanto concerne il calcolo della prescrizione e i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
Il Caso in Analisi: un Appello contro la Condanna per Calunnia
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia per il reato di calunnia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due. Con il primo, il ricorrente contestava la sussistenza stessa del reato, cercando di rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti già ampiamente valutata dai giudici di merito. Con il secondo motivo, sosteneva che il reato fosse ormai estinto per intervenuta prescrizione, presentando un calcolo che, secondo la sua tesi, dimostrava il superamento dei termini massimi.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. La decisione si basa su due pilastri procedurali fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre questioni di fatto già compiutamente esaminate e risolte in modo conforme nei precedenti gradi di giudizio costituisce un motivo manifestamente infondato, che conduce inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità.
Secondo Motivo: L’Errore nel Calcolo della Prescrizione e l’Inammissibilità del Ricorso
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come il ricorrente, nel calcolare il termine di prescrizione, avesse omesso di considerare due importanti periodi di sospensione: uno derivante da un legittimo impedimento dell’imputato e un altro legato alla sospensione generale dei termini processuali durante il periodo emergenziale (presumibilmente quello legato alla pandemia da COVID-19). Questi periodi “congelano” il decorso della prescrizione, che riprende a scorrere solo al termine della causa di sospensione. L’errore in questo calcolo ha reso la tesi del ricorrente del tutto priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e chiara. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano palesemente privi di pregio giuridico. Da un lato, si è tentata una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda; dall’altro, si è commesso un errore macroscopico nel calcolo di un istituto fondamentale come la prescrizione, ignorando le norme sulla sua sospensione. Tale manifesta infondatezza ha portato non solo alla conferma della decisione impugnata ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi temerari.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con rigore tecnico e giuridico. Sottolinea che non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità come un’ulteriore istanza per ridiscutere i fatti. Inoltre, evidenzia la necessità di una conoscenza approfondita degli istituti procedurali, come la prescrizione e le sue cause di sospensione. Un errore nel calcolo, come quello avvenuto nel caso di specie, può compromettere irrimediabilmente l’esito del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso e a sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito. Il suo compito è valutare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica, non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti, che sono di competenza esclusiva dei tribunali di primo e secondo grado.
Perché il calcolo della prescrizione del ricorrente era sbagliato?
Il calcolo era errato perché non teneva conto dei periodi in cui il decorso della prescrizione era stato legalmente sospeso. Nello specifico, non sono stati considerati i periodi di sospensione dovuti a un impedimento dell’imputato e alla sospensione generale dei termini processuali legata al periodo emergenziale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di calunnia, riproponendo questioni di fatto già compiutamente esaminate dai giudici di merito e risolte in modo conforme, non essendo consentita una rivalutazione delle stesse in questa sede;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare il termine di prescrizione, il ricorrente non ha tenuto conto dei plurimi periodi di sospensione derivanti da impedimento dell’imputato e dalla sospensione conseguente al periodo emergenziale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente