Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non adeguatamente supportati. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e dettagliate per poter accedere a un giudizio di merito in sede di legittimità. Il caso in esame riguardava un imputato condannato per il reato di falsità materiale commessa da privato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato un individuo responsabile del reato di falsità materiale. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia aveva parzialmente riformato tale decisione, escludendo la contestazione della recidiva e rideterminando la pena inflitta. Non soddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione in relazione alla valutazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere questa doglianza, giudicandola inammissibile. L’inammissibilità del ricorso è stata decretata perché le deduzioni presentate sono state ritenute del tutto generiche e prive delle necessarie ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste avanzate. In altre parole, l’appello mancava della specificità richiesta per consentire alla Corte di esaminarne il merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una critica vaga e astratta della sentenza impugnata. È indispensabile che il ricorrente articoli in modo preciso le proprie censure, indicando specificamente quali parti della motivazione ritiene errate e fornendo argomentazioni giuridiche e fattuali concrete a supporto della propria tesi. La genericità dei motivi equivale, di fatto, a una mancata impugnazione, poiché non mette la Corte nelle condizioni di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione evidenzia che la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Limitarsi a enunciare principi generali o a muovere critiche indeterminate senza ancorarle a elementi concreti del processo è una strategia destinata al fallimento. La pronuncia di inammissibilità non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo definitiva la condanna subita nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato del tutto generico e privo delle specifiche ragioni di fatto e di diritto necessarie a sostenere le richieste avanzate.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in primo grado?
L’imputato era stato condannato per il reato di falsità materiale commessa da privato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2960 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIGEVANO il 23/06/1985
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Treviso in data 4 ottobre 2022 che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di falsità materiale commessa dal privato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia il vizio d motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. – sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto di fatto poste a sostegno delle avanzate richieste;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore rea ldi
Il Presidente NOME COGNOME