Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più comuni e tecnicamente rilevanti nel giudizio di Cassazione. Comprendere le ragioni che portano a questa decisione è fondamentale per chiunque si approcci al diritto processuale penale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e l’errata formulazione dei motivi di ricorso possano precludere l’esame nel merito della vicenda, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo il caso di una condanna per tentato furto pluriaggravato e le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado nei confronti di un’imputata per il reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, spingendo la difesa a proporre ricorso per cassazione. L’imputata, attraverso il suo legale, ha presentato due distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi presentati dalla difesa si concentravano su due aspetti principali: la mancata sospensione del procedimento e la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato. Vediamoli nel dettaglio.
Il Primo Motivo: La Sospensione del Procedimento
La difesa ha lamentato la violazione degli articoli 168-bis del codice penale e 464-quater del codice di procedura penale, relativi all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già motivato, in modo logico e non contraddittorio, l’insussistenza dei presupposti necessari per concedere il beneficio richiesto. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre una richiesta già respinta, ma deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
Il Secondo Motivo sull’Inammissibilità Ricorso e la Riqualificazione
Il secondo motivo invocava la riqualificazione dei fatti nel meno grave reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La riqualificazione giuridica dei fatti è una valutazione che rientra nel merito del processo, riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la sentenza d’appello presentava una motivazione esente da vizi evidenti, con la quale la ricorrente non si era adeguatamente confrontata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità sulla natura stessa del giudizio di cassazione. Esso non rappresenta un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove o i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Entrambi i motivi presentati erano generici e non si confrontavano criticamente con la decisione impugnata, oppure proponevano questioni di merito non ammesse in sede di legittimità. Di fronte a motivi di ricorso così formulati, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna definitiva dell’imputata. Oltre a ciò, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare motivi specifici, pertinenti e che attacchino i vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di riproporre semplici questioni di fatto già decise nei gradi precedenti.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, oppure propongono questioni di merito (come la rivalutazione dei fatti) che non sono consentite in sede di legittimità.
È possibile chiedere la riqualificazione di un reato in Cassazione?
No, la richiesta di riqualificazione dei fatti non è consentita in sede di legittimità, in quanto costituisce una valutazione di merito riservata ai giudici dei gradi inferiori. La Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27306 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10622/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a Asti il 30/01/1969; avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Torino; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione; – che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 16 giugno 2025;
che il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce violazione degli artt. 168-bis cod. pen e 464-quater cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, Ł indeducibile in questa sede, in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata attraverso congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che con argomentazioni logiche e non contraddittorie, ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti necessari per disporre l’invocata sospensione del procedimento (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 614 cod. pen.), non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025