Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
L’esito di un processo penale spesso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la mera riproposizione di argomenti già respinti, senza un confronto critico con la motivazione del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Analizziamo insieme questo caso emblematico in materia di stupefacenti.
Il Caso: Appello per Spaccio di Sostanze Stupefacenti
Un individuo, già condannato per reati legati allo spaccio di droga, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le doglianze principali si concentravano su due aspetti: il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
La difesa sosteneva che il caso dovesse rientrare in un’ipotesi meno grave di spaccio, ma si scontrava con una realtà fattuale ben precisa: il possesso di un quantitativo di cocaina corrispondente a 682 dosi.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza.
La Genericità dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile è stata la natura stessa del ricorso. I giudici hanno osservato come la difesa si fosse limitata a ‘ribadire il proprio dissenso’ rispetto alla sentenza d’appello, senza però confrontarsi analiticamente con la motivazione che aveva già respinto quelle stesse censure. In pratica, l’atto di impugnazione era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi, un approccio che la procedura penale non ammette.
La Valutazione della Quantità di Droga
Anche nel merito, le argomentazioni sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la qualificazione di un fatto di spaccio come ‘di lieve entità’ non può prescindere da una valutazione complessiva, in cui il dato quantitativo della sostanza gioca un ruolo preponderante. Trattandosi di 682 dosi di cocaina, i giudici hanno ritenuto impossibile considerare il quantitativo come ‘modico’, escludendo così l’applicabilità dell’ipotesi attenuata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un duplice binario. Da un lato, un rigore procedurale che sanziona con l’inammissibilità ricorso gli atti che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Dall’altro, una valutazione sostanziale che lega l’applicazione degli istituti di favore, come l’attenuante del fatto lieve e la prevalenza delle attenuanti generiche, a precisi indicatori fattuali.
Il Ruolo della Capacità Criminale
Un elemento decisivo nella valutazione dei giudici è stata la ‘capacità criminale’ dell’imputato. La Corte d’Appello aveva già evidenziato come l’imputato fosse stato ‘più volte condannato per consimili reati’. Questo dato, indicativo di una persistenza nel delinquere e di una spiccata pericolosità sociale, è stato considerato un ostacolo insuperabile al riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e logica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima, di carattere processuale: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non una mera ripetizione di argomenti. La seconda, di carattere sostanziale: in materia di stupefacenti, il dato quantitativo e la storia criminale del soggetto sono elementi determinanti che possono precludere l’accesso a trattamenti sanzionatori più miti. La decisione conferma che l’inammissibilità ricorso è la sanzione per chi non rispetta queste regole fondamentali, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La difesa si è limitata a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione con cui erano state respinte.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5)?
Non è stata riconosciuta perché il quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 682 dosi di cocaina, non poteva essere considerato ‘modico’. Questo dato oggettivo è stato ritenuto ostativo all’applicazione della fattispecie meno grave.
Quale elemento ha impedito la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti?
L’elemento decisivo è stata la ‘capacità criminale’ dell’imputato, desunta dalle sue numerose precedenti condanne per reati simili. Questa circostanza è stata considerata un fattore che precludeva un giudizio di favore come la prevalenza delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4022 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a SANTA CROCE DEL SANNIO il 23/07/1972
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi aventi ad oggetto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti – reiterativi di censure formulate in appello, disattesi con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (cfr. pag. 2, nella parte in cui si sottolinea che – trattandosi di 682 dosi di cocaina – il quantitativo di sostanza stupefacente non poteva ritenersi modico e che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti era precluso dalla capacità criminale dell’imputato, il quale è stato più volte condannato per consimili reati).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.