Inammissibilità Ricorso: la Cassazione si Pronuncia sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
L’inammissibilità ricorso in Cassazione rappresenta una barriera processuale che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che regolano questa materia, pronunciandosi su un caso di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e chiarendo i limiti dei motivi di appello.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. In primo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che scusa la reazione violenta del cittadino di fronte a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. In secondo luogo, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., che avrebbe potuto escludere la sua condanna.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni sia di metodo che di merito.
Il Primo Motivo di Ricorso: La Rivalutazione delle Prove
La Corte ha osservato che il primo motivo si traduceva, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per escludere l’applicazione dell’art. 393-bis c.p., analizzando dettagliatamente le modalità della condotta dell’imputato. Pertanto, il motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
Il Secondo Motivo di Ricorso e l’Inammissibilità
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La Corte territoriale aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base di due elementi precisi: un precedente a carico dell’imputato e la particolare gravità della condotta tenuta. Il ricorso, secondo la Cassazione, non ha adeguatamente contestato queste specifiche ragioni, omettendo un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello. Di conseguenza, anche questa doglianza è stata respinta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. È necessario che l’appellante individui con precisione il vizio di legge o di motivazione, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni del giudice di merito. In caso contrario, come avvenuto nella vicenda in esame, il ricorso si risolve in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio, compito che esula dalle funzioni della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e puntuale del ricorso per Cassazione. Per superare il vaglio di inammissibilità ricorso, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è indispensabile dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La decisione evidenzia inoltre come elementi quali i precedenti penali e la gravità della condotta siano determinanti nell’escludere benefici come la particolare tenuità del fatto, restringendo il campo d’azione della difesa in casi di reati contro la pubblica amministrazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, oppure quando cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
È possibile invocare la reazione ad un atto arbitrario se il giudice di merito l’ha già esclusa con una motivazione logica?
No, se la Corte di merito ha già escluso la causa di giustificazione della reazione a un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.) con argomentazioni logiche e coerenti basate sull’analisi delle prove, non è possibile contestare tale decisione in Cassazione limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. perché il ricorso non ha contestato specificamente le ragioni della Corte territoriale, la quale aveva basato il suo diniego su due elementi: l’esistenza di un precedente a carico dell’imputato e la gravità della condotta tenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/03/2001
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 12999/25 Najem
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell’esauriente disamina dati probatori in ordine all’omessa applicazione della causa di giustificazione cui all’art. 393-bis cod. pen., anche in relazione all’art. 59 comma quarto c pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modal della condotta tenuta dall’imputato (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibil di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale là dove si atto del precedente a carico dell’imputato, oltre che della gravità della condo tenuta (pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2025