Inammissibilità ricorso Cassazione: perché non basta ripetere le proprie ragioni
Quando si arriva davanti alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentarsi genericamente di una sentenza sfavorevole. È necessario presentare critiche precise, argomentate e pertinenti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità conduca a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguenze onerose per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso origina da una condanna per il reato di ricettazione emessa nei confronti di un imputato. La sentenza di condanna veniva confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di una grande città del nord Italia. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare un ultimo appello, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era un unico motivo: una presunta violazione di legge riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, esaminato il ricorso, non sono entrati nel merito della questione. Hanno invece tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso come causa di inammissibilità
La ragione di una decisione così netta risiede interamente nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse lamentele, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve assolvere a una funzione ben precisa: attaccare i vizi logici o giuridici della decisione impugnata, non riproporre semplicemente la propria tesi difensiva. La Corte ha definito i motivi del ricorso ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché mancavano di quella critica mirata che è l’essenza stessa del giudizio di legittimità. Un ricorso ‘fotocopia’ dell’atto di appello non può essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è cruciale elaborare motivi di ricorso che non si limitino a ripetere le doglianze precedenti. È necessario analizzare a fondo la sentenza d’appello, individuarne le specifiche debolezze giuridiche o le contraddizioni logiche e costruire su di esse una critica argomentata e puntuale. In assenza di questo lavoro di analisi, il rischio non è solo quello di vedere il ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica che aggrava la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual è la funzione di un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, la funzione tipica di un ricorso in Cassazione è quella di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, evidenziandone specifici vizi di legge o di motivazione, e non quella di ottenere un nuovo esame dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45778 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione d legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, è f doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appell puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), dovend stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere l tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
GLYPH
Il Co sigliere est nsore
Il Presidente