Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a RUVO DI PUGLIA il 08/06/1967
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al r
di bancarotta documentale semplice perché estinto per intervenuta prescrizione, e – esclusa l circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1, legge fall., ha rideterminato
in mitius il
trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità dell’imputato bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si lamentano la violazione di le e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato
delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione -, lungi dal contenere rituali censure di legit privo della necessaria specificità oltre che versato in fatto poiché contiene enunciati assertivi in
alla ricostruzione dell’occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova e sen confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, in ordine
rilevato difetto di allegazione sulla destinazione dei beni de quibus)
che risulta congrua e conforme al diritto;
considerato che il secondo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penal e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi d
217 legge fall. – è del tutto generico rispetto alla condotta distrattiva e, con riguardo alla ban documentale, non considera in alcun modo che la Corte territoriale ha già sussunto proprio nell’ar 217, comma 2, cit. il fatto dell’imputato (dichiarando il reato estinto per prescrizione) non rileva dunque in alcun modo l’attribuzione allo COGNOME (in ordine a esso) di un agire colposo e no doloso;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell’imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnat con il ricorso e la fondatezza di tali censure;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.