Inammissibilità ricorso cassazione e reati di droga
Il tema dell’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta un punto cruciale nel diritto processuale penale, specialmente quando si discute della chiarezza delle accuse mosse all’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sulla validità delle contestazioni e sulla struttura delle sentenze di appello.
Il caso dell’inammissibilità ricorso cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina. Il ricorrente aveva presentato ricorso davanti alla Suprema Corte lamentando due vizi principali. In primo luogo, la difesa sosteneva che l’imputazione fosse troppo generica (indeterminata) poiché non specificava l’esatta quantità di droga detenuta. In secondo luogo, veniva eccepita la mancanza del nome del ricorrente nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello.
L’imputazione generica e l’inammissibilità ricorso cassazione
I giudici di legittimità hanno respinto con decisione la prima censura. La Corte ha chiarito che la contestazione di detenzione di “quantità imprecisate” di stupefacente non rende l’imputazione nulla o indeterminata. Al contrario, quando emerge chiaramente dal contesto del processo che l’attività era finalizzata allo spaccio, la precisione millimetrica della quantità non è un requisito necessario per la validità dell’accusa, purché il fatto storico sia ben identificato e l’imputato possa difendersi compiutamente.
La questione del nome nel dispositivo
Per quanto riguarda l’assenza del nome nel dispositivo della sentenza d’appello, la Cassazione ha ritenuto il motivo del tutto infondato. È stato evidenziato che, sebbene il nome potesse non apparire esplicitamente in quel singolo passaggio, il testo del dispositivo faceva esplicito riferimento alla conferma della sentenza di primo grado per tutto quanto non diversamente disposto. Poiché la sentenza di primo grado riguardava specificamente il ricorrente, non vi era alcun dubbio sull’identità del soggetto destinatario della decisione.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso erano manifestamente infondati. L’eccezione sull’indeterminatezza dell’imputazione è stata giudicata strumentale, poiché il fatto contestato era perfettamente comprensibile. Riguardo al dispositivo, la Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti: se il riferimento complessivo alla sentenza impugnata permette di identificare senza incertezze le parti e la decisione, non sussiste alcun vizio tale da giustificare l’annullamento del provvedimento.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta di questa decisione, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come i ricorsi basati su vizi puramente formali o su interpretazioni forzate della norma processuale siano destinati al rigetto, con pesanti oneri economici per chi li propone.
Cosa accade se l’imputazione per spaccio non indica la quantità esatta di droga?
Il ricorso è inammissibile poiché l’imputazione è valida anche con quantità imprecisate se il fatto contestato è chiaramente identificabile e permette la difesa.
La mancanza del nome dell’imputato nel dispositivo annulla la sentenza?
No, se il dispositivo richiama la conferma della sentenza precedente che identifica correttamente il soggetto, l’omissione formale non comporta l’annullamento.
Quali sono i costi per un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7945 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7945 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile;
ritenuto che le censure dedotte in ordine alla indeterminatezza dell’imputazione sono manifestamente infondate, atteso che emerge chiaramente che è contestata la detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di eroina;
considerato che il secondo motivo, concernente la mancata indicazione del nominativo del ricorrente nel dispositivo, trascura di considerare che nel dispositivo è scritto che si conferma nel resto la sentenza impugnata, così facendosi riferimento proprio al ricorrente, per il quale la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.