Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49895 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confer quella del Tribunale di Livorno di condanna del predetto per il delitto di cui agli artt. 81 pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessioni continuate di hashish);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., perché pro motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/20 Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le dogli inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del meri argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avend Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta e la gravità del relazione alla durata delle cessioni, quanto alle generiche constando congrua ed adeguat motivazione da parte dei giudici territoriali, avuto riguardo alla personalità dell’imputato, da ben due condanne, una delle quali per lo stesso reato (su diniego delle generiche e relat onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 d 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 de 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023