Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25827 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25827 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 518/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 21/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 3506/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ACERRA il 26/06/1975, COGNOME NOME nato a ACERRA il 03/03/1962
avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d’appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di fiducia di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per lÕannullamento della sentenza del 4 giugno 2024 della Corte di appello di Napoli che, per quanto li riguarda, ha dichiarato inammissibile, perchŽ tardivo, lÕappello del COGNOME confermando nel resto la condanna alla pena, rispettivamente, di due anni di reclusione e di un anno e nove mesi di reclusione, irrogata con sentenza del 17 settembre 2021 del Tribunale di Nola per i reati di cui ai capi A (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) e B (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000) ascritti al COGNOME e di cui al capo C (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) ascritto al COGNOME
2.NOME COGNOME articola due motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce la violazione del principio dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione proposta dal coimputato per motivi non esclusivamente personali.
2.2.Con il secondo motivo deduce la nullitˆ assoluta della sentenza di primo grado per omessa notifica al difensore dellÕavviso di fissazione dellÕudienza preliminare.
3.NOME COGNOME articola un solo motivo con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicitˆ della motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado e nel negare le circostanze attenuanti generiche, percorso che non ha tenuto nel debito conto le deduzioni difensive.
4.Il difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME ha trasmesso una memoria con cui ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
5.Il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME ha chiesto, per iscritto, lÕaccoglimento del ricorso.
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Il ricorso di NOME COGNOME è generico e manifestamente infondato.
2.1.Incontestata la tardivitˆ dellÕappello proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado, il ricorrente lamenta il malgoverno dellÕart. 587 cod.
proc. pen. negligendo la decisiva circostanza che lÕeffettivo estensivo dellÕaltrui impugnazione si applica quando questÕultima non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Il ricorrente non specifica quali fossero i motivi non esclusivamente personali degli appelli proposti dagli altri imputati, NOME COGNOMEnon ricorrente) e NOME COGNOME che la Corte di appello avrebbe dovuto, in tesi, scrutinare in suo favore.
Questo compito non pu˜ essere demandato al Giudice di legittimitˆ se non a pena di ritenere ammissibile una impugnazione sostanzialmente esplorativa, a maggior ragione se si considera che: a) il ricorrente risponde, da solo, dei reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; b) gli altri imputati rispondevano di reati diversi (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000); c) la Corte di appello non ha mai sostenuto la effettivitˆ delle prestazioni fatturate dal ricorrente nei confronti delle societˆ degli altri due imputati.
Ed invero, lÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione non legittima lo scrutinio dellÕappello inammissibile perchŽ tardivamente proposto ma consente esclusivamente allÕappellante tardivo di giovarsi delle conseguenze a lui favorevoli derivanti dallÕaccoglimento degli altri gravami, conseguenze che nel caso di specie non vi sono state, non avendo – come detto – la Corte di appello sostenuto la effettiva esistenza e riferibilitˆ al ricorrente delle prestazioni fatturate.
3.Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perchŽ generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimitˆ.
3.1.NellÕinvocare un esito decisorio a lui favorevole, il ricorrente da un non considera che oggetto di cognizione in sede di legittimitˆ non è il fatto come in base alle prove assunte nella fase di merito, bens’ il fatto come (e descritto) nel provvedimento impugnato.
3.2.SicchŽ, tanto con riferimento alla affermazione della propria responsabilitˆ, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente sfugge da un confronto critico con la della sentenza impugnata avendo, s’, la Corte di appello richiamato (e fatte proprie) le considerazioni del primo Giudice ma integrandole e corroborandole con osservazioni sue proprie (illustrate alle pagg. 7 e seg. della motivazione) totalmente ignorate.
3.3.Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicchŽ è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non pu˜ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validitˆ del ricorso per cassazione non è, perci˜, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altres’ necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificitˆ e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificitˆ dei motivi non pu˜ essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilitˆ del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. é quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimitˆ (cos’, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
3.4.é dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dellÕimpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME).
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME