Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2937 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2937 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1258/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Campobasso
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 20 marzo 2025
della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile lÕistanza di revisione della sentenza della Corte di appello di LÕAquila del 13 marzo 2024
(irr . il 12 novembre 2024) che, decidendo la sua impugnazione, aveva confermato la condanna alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di
multa irrogata con sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Pescara per
il delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in Pescara il 4 dicembre 2017.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dellÕart. 630, lett. c), cod. proc.
pen. in relazione alla errata interpretazione del concetto di Òprova nuovaÓ, dovendosi intendere per tale lo stato di detenzione domiciliare nel quale ella
trovava al momento del fatto, trattandosi di dato oggettivo, documentato e verificabile, non acquisito, nŽ valutato in sede di merito. Non si tratta, pertanto,
di mere congetture o astratte ipotesi di alibi.
1.2.Con il secondo motivo deduce la illogicitˆ manifesta della motivazione nella parte in cui lÕordinanza impugNOME ha escluso che la detenzione
domiciliare impedisse in termini assoluti il compimento dellÕazione delittuosa anche se a non più di venti chilometri dal luogo di detenzione stesso. Si tratta,
afferma, di mere ipotesi fondate sul fatto che in caso di detenzione domiciliare grava sullÕautoritˆ provarne la violazione, non il contrario.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕomessa valutazione di una prova decisiva, nel caso di specie il certificato del casellario giudiziale attestante lo stato di
detenzione alla data di consumazione del reato che la Corte di appello si è
limitata ad affermare essere allegazione priva di supporto oggettivo e riscontrabile.
1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dellÕart. 631 cod. proc. pen. in conseguenza dellÕomesso esercizio dei poteri istruttori che avrebbero consentito
di verificare lÕoggettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di revisione.
2.Il ricorso è manifestamente infondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.la ricorrente è stata irrevocabilmente condanNOME per il reato di furto in abitazione perchŽ riconosciuta in fotografia da un agente di Polizia che aveva
analizzato i fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni interne alla abitazione stessa nel breve momento in cui la donna si era tolta gli occhiali;
3.2.la ricorrente aveva sostenuto, in sede di revisione, lÕinsufficienza del dato probatorio siccome smentito dalla circostanza (ignota allÕepoca del giudizio
o comunque non valutata) dello stato di detenzione nel quale ella si trovava;
3.3.la Corte di appello ha dichiarato lÕinammissibilitˆ della domanda di revisione sul rilievo della insufficienza del dato a sovvertire il riconoscimento,
prova questÕultima che dimostra, semmai, che la detenzione domiciliare non
aveva impedito alla ricorrente di commettere altri delitti, non essendo mai stato dimostrato che lÕimputata fosse soggetta a controlli costanti.
4.Ora, che la detenzione domiciliare costituisca un dato oggettivo astrattamente valutabile come Òprova nuovaÓ non vÕè dubbio e non lo discute
nemmeno la Corte di appello che fa buon governo del principio secondo il quale, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) cod.
proc. pen. ai fini dell’ammissibilitˆ della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte
successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchŽ non si tratti di
prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di
quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione
dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 – 01).
4.1.Altro, per˜, è il metro di valutazione della Òprova nuovaÓ che la Corte di appello ha fatto e che si è risolta in un giudizio di assoluta irrilevanza della
prova stessa nella misura in cui il tema introdotto (lÕalibi della ricorrente) è
stato giudicato assolutamente congetturale.
4.2.Secondo lÕinsegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre
all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in
grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilitˆ dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv.
281772 – 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, NOME, Rv. 267067 – 01; Sez.
5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005 – 01).
4.3.Inoltre, la declaratoria d’inammissibilitˆ della richiesta di revisione per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei
fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimitˆ, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed
immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 –
01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 – 01; Sez. 3, n. 20467
del 04/04/2007, COGNOME, Rv. 236673 – 01).
4.4.La motivazione dellÕordinanza impugNOME non è manifestamente illogica nŽ contraddittoria, nŽ frutto di travisamenti di sorta (nemmeno dedotti)
risolvendosi, le
doglianze difensive, nella
sollecitazione della
Corte di cassazione a rivalutare nel merito le ragioni della decisione impugNOME laddove
– come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale – il riconoscimento
operato dallÕagente di polizia prova lÕesatto contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente: che la stessa, cioè, era evasa dagli arresti domiciliari, con conseguente inaffidabilitˆ della nuova prova.
4.5.La mancanza, allÕepoca, di segnalazioni a carico dellÕimputata costituisce un fatto negativo che non dimostra nulla se non si allega (ma la
ricorrente stessa si guarda bene dal farlo) che la stessa fosse piantoNOME presso la propria abitazione ventiquattro ore su ventiquattro; è deduzione che
prova esclusivamente che al momento dei controlli la donna era in casa, ma non che lo fosse nel resto della giorNOME.
4.6.LÕalibi, per poter essere positivamente valutato ai sensi dellÕart. 631
cod. proc. pen., deve essere sufficientemente affidabile e persuasivo (Sez. 1, n. 2824 del 07/04/1999, NOME, Rv. 213382 – 01, secondo cui il giudice non
deve limitarsi a una semplice valutazione circa la possibilitˆ che elementi prospettati siano astrattamente idonei, da soli o insieme agli altri giˆ raccolti,
a condurre al proscioglimento del condannato, ma deve anche compiere un’indagine volta a verificare, oltre a una sufficiente affidabilitˆ delle nuove
circostanze, anche la persuasivitˆ della fonte e del contenuto della prova stessa; nello stesso senso, Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, COGNOME, Rv.
224813 – 01; Sez. 1, n. 43442 del 08/11/2001, COGNOME, Rv. 220158 – 01;
Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216895 – 01; Sez. 1, n. 3647
del 28/05/1996, COGNOME, Rv. 205685 – 01).
4.7.Del resto, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilitˆ
della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non pu˜ essere confiNOME nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla
realtˆ processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilitˆ della stessa. (Sez. 5, n. 18064 del
25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME,
Rv. 273029 – 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, COGNOME Mica, Rv. 253437 –
01).
4.8.Era dunque onere della ricorrente, per rendere lÕalibi realistico e sufficientemente affidabile, allegare la sussistenza e la frequenza dei controlli
effettuati nel giorno del fatto e non limitarsi a dedurre lo stato di detenzione domiciliare
e astrattamente considerato. Il ragionamento della Corte di appello, dunque, non solo è immune da vizi logici ma si conforma
pienamente agli insegnamenti della Corte di cassazione.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME