Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Rilettura delle Prove è Vietata
L’ordinanza n. 27945 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo si traduce in un mero tentativo di riesaminare i fatti già vagliati dai giudici di merito. Analizziamo questa decisione per capire perché la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
I motivi presentati dalla difesa possono essere così sintetizzati:
1. Rilettura degli elementi probatori: Il ricorrente ha contestato la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di valutare nuovamente il materiale probatorio per giungere a una conclusione differente.
2. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: La difesa ha lamentato il rigetto, sia in primo che in secondo grado, della richiesta di sentire nuovamente i testimoni a discarico.
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito, con estrema lucidità, la natura e i limiti del proprio sindacato. I giudici hanno affermato che le censure mosse dal ricorrente erano dirette a una “non consentita rilettura degli elementi probatori”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già ampiamente scrutinato le prove, giungendo a una ricostruzione dei fatti basata su una valutazione globale e supportata da un apparato argomentativo logico e puntuale. Tentare di prospettare una versione alternativa in sede di legittimità è un’operazione non permessa, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Per quanto riguarda la richiesta di rinnovazione dell’esame dei testimoni, la Corte ha sottolineato la genericità e la mancanza di specificità delle censure. Il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni con cui i giudici d’appello avevano motivato la completezza del materiale probatorio già raccolto, limitandosi a contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza. In altre parole, la difesa non ha dimostrato perché la rinnovazione fosse assolutamente necessaria ai fini della decisione, come richiesto dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. Il suo scopo è il controllo di legittimità, ovvero verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. Quando un ricorso, come in questo caso, si risolve nel tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove, va incontro a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso non denunciavano vizi di legge, ma si limitavano a proporre una diversa e non consentita rilettura degli elementi di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le testimonianze o altre prove?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto e non può riesaminare le prove. Il suo compito è il “controllo di legittimità”, ovvero verificare che le norme giuridiche siano state applicate correttamente dai giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA COGNOME NOME NOME a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6530/24 La Torella
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. per
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 24 maggio 2024;
Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo di ricorso (e ribadite con la cita memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurars realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua d valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntua logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le censure dedotte nel secondo e terzo motivo di ricorso, incentrate sul rigetto della rinnovazione dell’esame dibattimentale dei testi della Difesa in primo grado e s denegata rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, sono prive di specificità in quanto si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvon contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 3-4), là i giudici di appello hanno rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024